Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26936 - pubb. 11/01/2021

Accantonamento per i creditori opponenti

Cassazione civile, sez. I, 07 Giugno 1978, n. 2851. Pres. Mirabelli. Est. Scanzano.


Fallimento - Ammissione al passivo - Formazione dello stato passivo -  Opposizione - Ripartizione parziale - Accantonamento di una somma corrispondente a quella oggetto dell'opposizione allo stato passivo pendente



Il creditore che abbia visto respingere la sua pretesa in Sede di verifica dello stato passivo del fallimento, ed abbia proposto opposizione avverso lo stato medesimo, non ha diritto a che, in Sede di formazione di un riparto parziale, venga accantonata una somma corrispondente alla quota che dovrebbe essergli assegnata a seguito di eventuale esito favorevole di quell'opposizione. Infatti, gli accantonamenti specifici, previsti, in detta sede, si riferiscono a poste attuali del riparto, in relazione a crediti ammessi, ancorché con riserva, e, pertanto, non possono operare nella diversa ipotesi di posizioni creditorie che non abbiano ancora trovato alcun riconoscimento nella formazione dello stato passivo. Tali principi manifestamente non si pongono in contrasto con l'art 3 della Costituzione, trattandosi di una disparita di trattamento giustificata dall'obiettiva differenziazione delle situazioni regolate, ne con l'art 24 della Costituzione stessa, atteso che i diritti del creditore escluso dal passivo, in presenza di un riparto parziale, trovano adeguata tutela nella possibilità di conseguire dal giudice della opposizione allo stato passivo un'ammissione provvisoria a norma dell'art 99 della legge fallimentare (ponendo così il presupposto per uno specifico accantonamento a suo favore), ovvero di chiedere al giudice delegato un prudente contenimento della percentuale da ripartire (con facoltà di reclamo al tribunale, e, quindi, di ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione, in caso di provvedimenti sfavorevoli). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato