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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2694 - pubb. 06/12/2010.

Responsabilità processuale aggravata, non necessita del contraddittorio e coesistenza delle della pronuncia d'ufficio e ad istanza di parte


Tribunale di Piacenza, 22 Novembre 2010. Est. Morlini.

Nuovo procedimento sommario di cognizione - Proponibilità delle domande di accertamento, costitutiva e di condanna.
Responsabilità processuale aggravata - Condanna alle spese - Fattispecie di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c. - Necessità del contraddittorio - Esclusione – Natura - Ratio - Danno punitivo.
Responsabilità processuale aggravata - Fattispecie di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c. - Coesistenza di condanna su istanza dell'altra parte (comma 1) e d'ufficio (comma 3) - Ammissibilità.


Nel rito sommario di cognizione introdotto dalla L. n. 69/2009 possono essere azionate tutte le domande, e cioè sia quelle di accertamento, sia quelle costitutive, sia quelle di condanna. (gm) (riproduzione riservata)
La pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c., che può essere effettuata d’ufficio e non ha limite nella determinazione dell’importo della condanna, non abbisogna della preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito. Trattasi di pronuncia che introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato; e di una pronuncia che presuppone il requisito della malafede o della colpa grave. (gm) (riproduzione riservata) 
E’ teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi del primo e del terzo comma dell’articolo 96 c.p.c. (gm) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 96 c.p.c.


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