Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2697 - pubb. 06/12/2010

Concordato preventivo e soci illimitatamente responsabili, facoltà di iniziare o proseguire azioni esecutive, interessi legali e pagamento integrale ma dilazionato dei creditori

Tribunale Sulmona, 02 Novembre 2010. Pres., est. D'Orazio.


Concordato preventivo - Controllo del giudice - Controllo sulla fattibilità del piano anche in sede di omologa - Assenza di opposizioni - Sussistenza.

Società di persone - Concordato preventivo - Estensione ai soci illimitatamente responsabili del concordato della società - Esclusione - Estraneità del patrimonio dei soci al concordato.

Società di persone - Concordato preventivo - Posizione dei soci illimitatamente responsabili - Facoltà per i creditori particolari del socio di iniziare o proseguire azioni esecutive - Sussistenza.

Società di persone - Concordato preventivo - Indicazione nella proposta dei beni dei soci illimitatamente responsabili - Valore di semplice informazione ai creditori.

Concordato preventivo - Libri contabili - Annotazione del giudice delegato sotto l'ultima scrittura - Obbligo sussistenza.

Concordato preventivo - Nozione di "crisi" - Stato di insolvenza - Distinzione - Rischio di insolvenza - Previsione della incapacità di pagare i debiti di prossima scadenza.

Concordato preventivo - Pagamento integrale ma dilazionato dei creditori - Riconoscimento degli interessi legali - Soddisfazione integrale - Sussistenza.



Nel procedimento di concordato preventivo, il controllo del giudice può avere ad oggetto la verifica della fattibilità del piano e ciò sia nella fase di apertura del procedimento sia in quella di omologazione, ove il controllo sulla fattibilità del piano da parte del tribunale può aver luogo anche in assenza di opposizioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I soci illimitatamente responsabili non hanno facoltà di presentare autonoma domanda di concordato preventivo né è possibile sostenere che a loro possa automaticamente essere esteso il concordato che riguarda la società, con la conseguenza che il patrimonio personale di detti soci resta estraneo alla procedura di concordato preventivo ove vige il principio generale per il quale la procedura è riservata esclusivamente all'imprenditore commerciale e la norma contenuta nell'articolo 147, legge fallimentare, che prevede l'estensione della procedura concorsuale a soggetti privi della natura di imprenditore commerciale, ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché nel concordato preventivo di società di persone il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili non entra a far parte della procedura, i creditori particolari di detti soci non partecipano alla votazione per l'approvazione del concordato e possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dei loro debitori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Posto che il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili rimane estraneo al concordato preventivo, l'indicazione contenuta nella proposta di concordato del valore dei beni di detti soci beni e dei loro creditori particolari deve essere interpretata come semplice informazione fornita ai creditori della società affinché, conoscendo la situazione della compagine sociale, possano esprimere il voto con maggiore consapevolezza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Benché la regolare tenuta della contabilità non sia indicata dall'articolo 160, legge fallimentare, tra i requisiti di ammissione alla procedura di concordato preventivo, si deve ritenere che sussista tuttora l'obbligo del giudice delegato di apporre l'annotazione dell'avvio della procedura sotto l'ultima scrittura dei libri contabili presentati dall'impresa ai sensi dell'articolo 170. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La situazione di "crisi" che, ai sensi dell'articolo 160, legge fallimentare, consente all'impresa l'accesso alla procedura di concordato preventivo si distingue dallo stato di insolvenza e deve essere intesa come "rischio di insolvenza", situazione, questa, che si verifica quando l'imprenditore, pur potendo adempiere i debiti scaduti, preveda che non sarà in grado di adempiere ai debiti di prossima scadenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Per quanto riguarda la questione, dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, se debba o meno considerarsi "integrale" il pagamento di quei creditori dei quali il piano di concordato preventivo preveda il pagamento dell'intero credito ma con una dilazione in un lasso di tempo anche considerevole, si deve ritenere che il riconoscimento degli interessi legali per la durata di esecuzione del concordato ne garantisca comunque il pagamento e l'integrale soddisfazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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