Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27010 - pubb. 23/03/2022

Concordato preventivo: contratti in corso di esecuzione e scioglimento di contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati

Tribunale Livorno, 07 Febbraio 2022. Est. Pastorelli.


Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Scioglimento ex art. 169 bis L.F. – Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati – Esecuzione delle prestazioni principali – Detenzione qualificata – Comodato

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Scioglimento ex art. 169 bis L.F. – Necessità o meno di determinazione dell’indennizzo – Esclusione

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Scioglimento ex art. 169 bis L.F. – Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati – Domanda di esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. – Domanda di concordato – Inopponibilità della domanda alla massa dei creditori concordatari ex artt. 45 e 169 L.F.

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Scioglimento ex art. 169 bis L.F. – Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati – Valutazione di convenienza della società proponente il concordato – Risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento – Indennizzo – Adempimento obbligazioni negoziali



In tema di concordato preventivo, l'autorizzazione allo scioglimento del contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., presuppone che, al momento della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto completa esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale. Tale presupposto deve ritenersi integrato, nel caso di preliminare di vendita ove non sia stata adempiuta l’obbligazione di pagamento del saldo prezzo da parte del promissario acquirente, anche laddove il promissario venditore non abbia trasferito la proprietà del bene e dunque non ha adempiuto alla sua obbligazione principale, a nulla rilevando che vi sia stata – per accordo tra le parti – una consegna anticipata degli immobili, in quanto la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo non realizza un’anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso.

Ove venga accolta la domanda di scioglimento non deve essere accertato, in sede di emissione dei provvedimenti di cui all’art. 169 bis l.fall., l’indennizzo equivalente al risarcimento del danno di cui al comma 2° dell’art. 169 bis l.fall. Infatti la controversia sulla quantificazione dell'indennizzo va risolta in sede di cognizione ordinaria (ovvero in sede di accertamento del passivo del conseguente fallimento), mentre in sede concordataria, una volta esercitato il potere di concedere (o meno) l'autorizzazione allo scioglimento dal contratto, residua in capo al giudice solo il potere generale di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ex art. 176 l.fall., senza pregiudizio per la pronuncia definitiva sulla loro sussistenza e quantificazione (cfr. Cass. 641/2019; Cass., 23 no- vembre 2020, n. 26568). Né è questa la sede per decidere sul quantum del credito ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, poiché tale valutazione va fatta in sede di adunanza dei creditori.

Anche nel concordato preventivo, in forza del richiamo di cui all’art. 169 L.F. dell’art. 45 L.F., la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. proposta (e trascritta) successivamente alla domanda di concordato non è opponibile alla massa dei creditori concordatari con la conseguenza che ciò non osta all’autorizzazione allo scioglimento del preliminare di vendita ad effetti anticipati ai sensi dell’art. 169 bis L.F.

Nel concordato preventivo, presupposto per l’accoglimento dell’autorizzazione allo scioglimento di cui all’art. 169 bis L.F. è rappresentato dal fatto che sussista la convenienza della società proponente il concordato a sciogliersi dal contratto preliminare ad effetti anticipati, che si verifica quando il risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento rappresenti un minor onere rispetto all’adempimento delle obbligazioni negoziali. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

 

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