Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27061 - pubb. 01/04/2022

Procedimento per dichiarazione di fallimento: celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale giustificano la notifica al debitore a mezzo PEC e non nelle forme ordinarie

Cassazione civile, sez. I, 03 Marzo 2022, n. 7083. Pres. Scaldaferri. Est. Vella.


Procedimento per dichiarazione di fallimento – Notifica a mezzo PEC – Questione di incostituzionalità – Manifesta infondatezza



Va ribadita la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dal d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all’art. 145 c.p.c., poiché, come già affermato da Corte cost. 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l’art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell’impresa (Cass. 26333/2016).

Nel pervenire alla stessa conclusione, Cass. 13917/2016 ha altresì precisato che l’imprenditore, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha l’onere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata (anche utilizzando dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione) e di controllare prudentemente la posta in arrivo (ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata");

Ulteriore principio rilevante nel caso in esame è quello, fondato sempre sulla pronuncia del Giudice delle Leggi n. 146 del 2016, per cui le esigenze di contemperamento tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza o a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Cass. 27054/2016).

Anche di recente è stato ribadito che il novellato art. 15, comma 3, l.fall., nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all’indirizzo della stessa – e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro – introduce una disciplina speciale semplificata, che coniuga la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, escludendo peraltro l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. 5311/2020, 19688/2017).

D’altro canto, è indirizzo ormai consolidato che finanche alla società già cancellata dal registro delle imprese il ricorso per la dichiarazione di fallimento può, entro l’anno successivo alla cancellazione, essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall., all'indirizzo PEC in precedenza comunicato al registro delle imprese (Cass. 17946/2016, 602/2017, 23728/2017, 3443/2020, 18544/2020). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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