Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27112 - pubb. 09/04/2022

Notifica telematica del ricorso per fallimento in caso di impossibilità della notifica a mezzo posta elettronica

Cassazione civile, sez. I, 02 Marzo 2022, n. 6866. Pres. Scaldaferri. Est. Campese.


Fallimento - Società di capitali - Notifica telematica del ricorso di fallimento - Indirizzo PEC del destinatario risultante dal registro delle imprese - Impossibilità della notifica a mezzo posta elettronica -  Notifica del ricorso presso la sede della società - Ammissibilità



Ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso. La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale cosicché, a norma dell'art. 15 comma 3 l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, che costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare, quando la notificazione non può essere compiuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore, può procedersi presso la sede risultante dal registro delle imprese. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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