Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27135 - pubb. 14/04/2022

Notifica del ricorso per fallimento al debitore irreperibile

Cassazione civile, sez. I, 04 Marzo 2022, n. 7258. Pres. Cristiano. Est. Fidanzia.


Fallimento – Dichiarazione – Notifica di ricorso e decreto – Notifica PEC non andata a buon fine – Irreperibilità – Ulteriori ricerche



Non può essere condiviso il principio di diritto enunciato, peraltro in obiter dicta, da Cass. n. 28803/2018, che (richiamando Cass. n. 6761/2004, ovvero un precedente riferito a fattispecie regolata dall’art. 15 ante – riforma, in cui, in difetto di specifiche disposizioni, le modalità di notificazione dell’istanza erano necessariamente quelle previste dal codice di rito) ha affermato che ”per ritenere l’irreperibilità di una società, è necessario che l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche documentate nella relazione di notifica e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che il diverso esito delle precedenti notificazioni fosse riconducibile non ad una doverosa e diligente attività di ricerca del destinatario, ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili”.

In caso di irreperibilità del destinatario della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza va invece fatta applicazione del seguente principio di diritto: “l’art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a) del d.l n.179/012, convertito dalla l. n. 221/012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non sia andata a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l’ufficiale giudiziario abbia attestato l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale