Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27145 - pubb. 15/04/2022

Contratti pendenti ex art. 169 bis l.f. e reclamo alla corte d'appello

Cassazione civile, sez. I, 11 Marzo 2022, n. 8008. Pres. Scaldaferri. Est. Vannucci.


Concordato preventivo – Contratti pendenti – Autorizzazione o diniego del tribunale – Reclamo alla corte d'appello



In tema di concordato preventivo, mentre il provvedimento del Tribunale che ne dispone l'ammissione non è soggetto a reclamo secondo l'espressa disposizione recata dal primo comma dell'art. 163 I.fall., lo stesso provvedimento è, invece reclamabile ai sensi dell'art. 26 l.f. alla corte d'appello nella parte relativa alla predetta autorizzazione o diniego alla sospensione o scioglimento dei contratti pendenti di cui all'art. 169-bis l.f..

L'accertamento con efficacia di giudicato circa l'esistenza, l'entità e il rango del credito relativo all'indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto, a norma dell'art. 169-bis legge fall., va effettuato, come per tutti i restanti crediti concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria, fermo restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell'art. 176 legge fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale