Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27146 - pubb. 15/04/2022

Configurabilità del condominio parziale che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c.

Cassazione civile, sez. II, 16 Gennaio 2020, n. 791. Pres. San Giorgio. Est. Scarpa.


"Condominio parziale" - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze



La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene; ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare. (massima ufficiale)


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