Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2728 - pubb. 13/12/2010

Omessa indicazione del codice fiscale della parte e del difensore, conseguenze

Tribunale Lamezia Terme, 26 Ottobre 2010. Est. Ianni.


Obbligo di indicazione del Codice Fiscale - Omissione - Nullità dell’atto -  d.l. 193/2009 conv. in legge 24/2010 - Esclusione.



Non può dichiararsi la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per mancata indicazione della residenza e del codice fiscale della società opponente e del codice fiscale del difensore, come prescritto dall’art. 163 nella formulazione vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge 24/2010 (di conversione del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193): la nullità di un atto processuale, infatti, per principio generale (art. 156 c.p.c.) non può essere pronunciata ove l’atto stesso abbia raggiunto lo scopo cui è preordinato. Nel caso di specie, l’omissione dei requisiti prescritti dal n. 3 dell’art. 163 c.p.c. (e dall’art. 167 c.p.c. per quanto riguarda la comparsa di costituzione e risposta) può condurre, a parere di questo giudice, alla declaratoria di nullità dell’atto introduttivo del giudizio solo ove si traduca in una situazione di incertezza assoluta in ordine all’individuazione della parte processuale, risolvendosi, altrimenti, in una mera irregolarità formale non invalidante l’atto giudiziale (in tal senso, in seno alla giurisprudenza di merito, si veda Trib. Varese, ord. 16 aprile 2010), ferma restando l’applicabilità delle sanzioni previste dalla normativa speciale fiscale, al cui rispetto le prescrizioni di cui alla legge 24/2010 sono preordinate. Esclusa la possibilità di dichiarare la nullità (non essendovi incertezza sull’identità dell’opponente, peraltro identificato e individuato dallo stesso opposto eccipiente in sede monitoria, ai fini dell’emanazione del richiesto decreto ingiuntivo) è opportuno sollecitare una condotta diretta alla rimozione della irregolarità riscontrata, invitandosi il procuratore di parte opponente a indicare nei propri scritti difensivi il proprio codice fiscale e quello della parte rappresentata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 163 c.p.c.

Massimario, art. 164 c.p.c.


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