Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27509 - pubb. 18/06/2022

Azione di responsabilità e mancanza di scritture contabili: un regime probatorio di favore per l’imprenditore negligente?

Cassazione civile, sez. I, 12 Maggio 2022, n. 15245. Pres. Genovese. Est. Terrusi.


Deficit fallimentare – Azione di responsabilità – Mancanza di scritture contabili – Onere della prova e nesso di causalità



Nell’ambito delle azioni di responsabilità grava sempre, in linea di principio, su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le condotte che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni gestorie svolte dagli amministratori.

E la mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell’impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causativi del dissesto. Essa presuppone, invece, per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativa, che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa la l’esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale; sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condotte di tal genere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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