Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27610 - pubb. 15/06/2015

Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare

Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Maggio 2015, n. 9935. Pres. Rovelli. Est. Di Amato.


Fallimento - Procedimento - Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Esclusione fino agli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall. - Improcedibilità o sospensione del procedimento prefallimentare - Esclusione - Rigetto dell'istanza di fallimento - Ammissibilità



La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., né ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto. (massima ufficiale)


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