Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27618 - pubb. 18/05/2014

Revoca del concordato e istanza di fallimento del P.M.

Cassazione civile, sez. I, 18 Aprile 2014, n. 9050. Pres. Rordorf. Est. Di Virgilio.


Concordato preventivo - Revoca ex art. 173 legge fall. - Dichiarazione di fallimento - Richiesta del creditore o del P.M. - Necessità - Improcedibilità della richiesta del creditore in data antecedente alla revoca - Conseguenze



L'art. 173, secondo comma, legge fall., distingue chiaramente tra la fase di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e quella, successiva ed eventuale, di dichiarazione del fallimento, che richiede l'impulso del creditore o del P.M. (in sintonia con l'art. 6 legge fall.). Ne consegue che, ove la richiesta del creditore sia stata dichiarata improcedibile in data antecedente al decreto di revoca e tale dichiarazione non sia stata fatta oggetto di reclamo - o, comunque, contestata in via incidentale nel procedimento ex art. 173 legge fall. - non si può dare corso, a seguito della revoca del concordato, alla dichiarazione di fallimento, restando preclusa ogni valutazione sulla correttezza o meno della menzionata pronuncia. (massima ufficiale)


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