Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27622 - pubb. 29/06/2013

Disciplina transitoria

Cassazione civile, sez. VI, 29 Maggio 2013, n. 13341. Pres. Di Palma. Est. De Chiara.


Ricorso di fallimento anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n.5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Disciplina applicabile alla relativa procedura fallimentare - Individuazione - Fondamento



Qualora il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), ancorché in accoglimento di un ricorso depositato anteriormente, la procedura è regolata dalla nuova normativa, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato, essendo la pendenza del fallimento ricollegabile non già al ricorso per la sua dichiarazione, che dà luogo ad un autonomo procedimento, ma alla relativa sentenza dichiarativa, la quale costituisce, da un lato, l'epilogo del procedimento avviato con l'iniziativa del creditore o del debitore o del P.M. e, dall'altro, l'inizio della procedura liquidatoria. (massima ufficiale)


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