Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27624 - pubb. 22/04/2013

Scientia decoctionis e presentazione di ricorso per dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. I, 22 Marzo 2013, n. 7281. Pres. Plenteda. Est. Cristiano.


Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - "Scientia decoctionis" - Prova - Presentazione di ricorso per dichiarazione di fallimento - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie



In tema di revocatoria fallimentare, ed ai fini della prova della sussistenza della "scientia decoctionis", poiché il ricorso per la dichiarazione di fallimento non riceve alcuna forma di pubblicità legale, né le cancellerie sono autorizzate a rilasciare ad eventuali terzi interessati informazioni in ordine al suo deposito, deve presumersi, salvo prova contraria, che la pendenza dello stesso sia nota solo a chi lo abbia proposto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato il predetto requisito soggettivo sul solo presupposto che la banca originaria convenuta avesse appreso, in tempo reale, dell'istanza di autofallimento presentata dalla sua correntista, poi fallita, attesa la notorietà di quest'ultima in ambito provinciale). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale