Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27626 - pubb. 15/07/2012

Fallimento, iniziativa del P.M. e contrasto con i profili di terzietà ed imparzialità del giudice

Cassazione civile, sez. I, 15 Giugno 2012, n. 9857. Pres. Fioretti. Est. Didone.


Fallimento - Iniziativa - Istanza del P.M. - Notizia dell'insolvenza - Segnalazione dal tribunale fallimentare - Potere-dovere ai sensi dell'art. 7, n. 2, legge fall. - Configurabilità - Portata - Contrasto con i profili di terzietà ed imparzialità del giudice ex art. 111 Cost. - Insussistenza - Ragioni



Il P.M. può esercitare l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento anche quando la "notitia decoctionis" gli sia segnalata dal tribunale fallimentare, che abbia rilevato l'insolvenza nel corso del procedimento ex art. 15 legge fall., poi definito per desistenza del creditore istante, in quanto anche a questo "giudice" e a questo "procedimento civile" si riferisce l'art. 7, n. 2, legge fall., modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, quando dispone che l'insolvenza deve essere segnalata al P.M. "dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile". Tale interpretazione, conforme ai lavori preparatori della riforma del 2006, non contrasta con i principi di terzietà e imparzialità del giudice, sanciti dall'art. 111 Cost., in quanto la segnalazione è un atto "neutro", privo di contenuto decisorio e assunto con valutazione "prima facie", potendo sempre il tribunale, all'esito dell'istruttoria prefallimentare e a cognizione piena, respingere la richiesta del P.M., originata da detta segnalazione. (massima ufficiale)


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