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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2763 - pubb. 15/12/2010.

Nozione di collocamento fuori sede, operazione al di fuori dei mercati regolamentati e autorizzazione scritta del cliente


Tribunale di Torino, 03 Novembre 2010. Pres., rel. Giovanna Dominici.

Intermediazione finanziaria – Offerta fuori sede – Collocamento di strumenti finanziari presso il pubblico – Interpretazione della nozione ex art. 1336 c.c. – Esclusione.

Intermediazione finanziaria – Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati – Obbligo di astensione dell'Intermediario in assenza di autorizzazione fornita dal Cliente su supporto duraturo – Violazione – Risarcimento del danno – Nesso causale in re ipsa – Sussistenza.


Ai fini della sussitenza della fattispecie dell'offerta fuori sede di strumenti finanziari ex art. 30 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (ed, in particolare, dell'obbligo dell'intermediario di informare per iscritto il cliente della facoltà di recesso prevista dal comma VI della norma), non è sufficiente che la raccolta dell'ordine di borsa avvenga al di fuori dei locali commerciali della banca, occorrendo altresì, in armonia rispetto alla ratio di tutela di una molteplicità di soggetti che informa la disciplina sulla sollecitazione all'investimento, la presenza di un'attività di promozione e di collocamento presso il pubblico da parte dell'intermediario, attività quest'ultima la cui definizione, in assenza ulteriori indicazioni ex lege, deve desumersi dal tenore degli artt. 94 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 1336 c.c., quale proposta contrattuale indifferenziatamente rivolta ad un numero non predeterminato di persone. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell'art. 8, co. I, II e III, deliberazione Consob 23.12.1998 n. 11768, modificato dalla deliberazione 20.04.2000 n. 12497, gli intermediari finanziari non possono eseguire o far eseguire alcuna operazione al di fuori dei mercati regolamentati se non hanno ricevuto apposita autorizzazione scritta dal cliente (fatta salva l'autorizzazione orale registrata nel solo caso di ordine telefonico), non potendosi peraltro ritenere equipollente alla stessa l'eventuale autorizzazione rilasciata dal risparmiatore per l'esecuzione in contropartita diretta dell'operazione. Pertanto, a fronte della violazione di un tale obbligo di astensione, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale seguito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 26724 del 2007), la prova del nesso eziologico tra condotta della banca e danno risarcibile patito dal cliente deve ritenersi sussistente in re ipsa, ossia nel compimento stesso dell'operazione da parte dell'Intermediario. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Cecilia Ruggeri



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