Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27715 - pubb. 16/07/2022

Incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in amministrazione controllata o in concordato preventivo: natura dell’atto e prededuzione

Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 2022, n. 17391. Pres. Scaldaferri. Est. Crolla.


Incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in amministrazione controllata – Natura dell’atto – Prededuzione – Criteri di valutazione



Ai fini della opponibilità alla massa del relativo credito del professionista, l'incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in amministrazione controllata (ma riferibile anche al concordato preventivo) non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno applicati i seguenti principi:

a) escluso che criterio discretivo utile sia quello del rapporto proporzionale tra spese e condizioni dell'impresa, viene in evidenza il solo criterio per cui è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico stesso - anche se di costo elevato - allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa;

b) il criterio di proporzionalità, che pertanto non va ridotto al vaglio della crisi aziendale (che, anzi, a grave crisi ben può correlarsi, come necessario, un radicale intervento disegnato da elevata competenza tecnico-legale), deve invece riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto di adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della stessa alle necessità risanatorie dell'azienda e con giudizio da formulare ex ante;

c) si deve escludere comunque l'ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l'incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa (auspicante il mero allontanamento della dichiarazione di fallimento) (cfr. Cass 9263/2002 e 23796/2006). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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