Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27781 - pubb. 02/08/2022

Revoca del patrocinio a spese dello Stato e correzione della condanna, ex art. 133 d.P.R. 115/2002, alla rifusione delle spese in favore dello Stato

Tribunale Verona, 07 Giugno 2022. Est. Vaccari.


Insussistenza originaria dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Istanza di correzione della sentenza che abbia condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore dello Stato – Ammissibilità – Esclusione



La correzione integrativa del provvedimento giurisdizionale è ammessa anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo; per poi estenderla a qualsiasi errore, anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.

Ne difettano quindi i presupposti in caso di istanza che non sia diretta ad ovviare ad uno dei predetti errori ma a censurare il contenuto concettuale e sostanziale del decisum, per aver condannato la parte abbiente soccombente a rifondere allo Stato le spese ai sensi dell’art. 133 d.P.R. in difetto del necessario presupposto che la parte vittoriosa fosse ammessa al patrocinio erariale.

Pertanto per ottenere tale risultato il rimedio previsto è, casomai,  l’impugnazione della sentenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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