Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2866 - pubb. 07/02/2011
Esercizio provvisorio, contratti pendenti, crediti maturati prima del fallimento e prededuzione
Tribunale Busto Arsizio, 03 Dicembre 2010. Est. Maria Eugenia Pupa.
Esercizio provvisorio dell'impresa – Contratti pendenti – Ammissione in prededuzione dei crediti maturati prima della dichiarazione di fallimento – Esclusione – Applicazione della disciplina sui contratti pendenti – Cessazione dell'esercizio provvisorio.
La prosecuzione dell'attività in presenza di esercizio provvisorio dell'impresa fallita non comporta l'obbligo per la procedura di pagare in prededuzione i crediti maturati prima della dichiarazione di fallimento nell'ambito dei contratti pendenti (nella specie aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica e gas); la disposizione contenuta nell'articolo 104, comma 9, legge fallimentare prescrive, infatti, che la disciplina dettata dagli articoli 72 e seguenti (la quale prevede che in caso di subentro nei contratti pendenti il curatore ne assuma i relativi obblighi) trovi applicazione solo dopo la cessazione dell'esercizio provvisorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Luca Beretta Massimario, art. 72 l. fall.
Massimario, art. 104 l. fall.
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