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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3079 - pubb. 21/02/2011.

Nullità sopravvenuta del contratto quadro e modalità di comunicazione al cliente delle variazioni


Tribunale di Napoli, 30 Dicembre 2010. Est. Suriano.

Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Omesso adeguamento alle prescrizioni della normativa sopravvenuta – Nullità.

Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Adeguamento alle prescrizioni della normativa sopravvenuta – Comunicazione al cliente delle variazioni – Modalità – Deposito presso la casella di corrispondenza aperta presso l’intermediario – Inidoneità.


Il contratto d’intermediazione finanziaria, in quanto contratto di durata, deve essere adeguato ai mutamenti della normativa di settore intervenuti nel corso del tempo, risultando altrimenti affetto dal vizio di nullità sopravvenuta. Sono pertanto  nulli gli ordini di negoziazione impartiti sulla base di un contratto d’intermediazione finanziaria non aggiornato e privo di tutte le informazioni che, per leggi sopravvenute, devono essere contenute in un nuovo contratto d’intermediazione con necessità di forma scritta ad substantiam. (Antonio Motti) (riproduzione riservata)

Non è idonea a far ritenere avvenuto l’adeguamento del contratto d’intermediazione alla disciplina medio tempore sopravvenuta la comunicazione di un documento avente ad oggetto “modifiche al contratto di negoziazione”, qualora tale comunicazione, la cui ricezione è sempre stata contestata dal cliente, avvenga con modalità di trasmissione del tutto irrituali, ossia tramite un (presunto e non provato) deposito in una casella di corrispondenza aperta presso la stessa Banca intermediaria e concernente esclusivamente le comunicazioni attinenti il rapporto di conto corrente. (Antonio Motti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Antonio Motti


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