Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3084 - pubb. 21/02/2011

Rinnovazione in appello della c.t.u. ostacolata dalla parte interessata e ragionevole durata del processo

Appello Catanzaro, 21 Gennaio 2011. Est. Di Pede.


Processo civile – Impugnazione – Procedimento di appello – Consulenza tecnica d'ufficio – Comportamento della parte che ha ostacolato lo svolgimento della consulenza in primo grado – rilevanza – Ragionevole durata del processo – Rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio – Esclusione.



Al fine di assicurare la ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.; art. 6 convenzione E.D.U., L. n. 89 del 2001), deve escludersi che in sede di gravame possa disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio il cui espletamento nel precedente grado di giudizio sia stato di fatto impedito od ostacolato dalla parte interessata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giorgio Falini


Massimario, art. 196 c.p.c.

Massimario, art. 356 c.p.c.


Il testo integrale


 


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