Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3088 - pubb. 21/02/2011

Azioni che derivano dal fallimento e opponibilità al curatore della clausola compromissoria

Tribunale Udine, 14 Febbraio 2011. Est. Annamaria Antonini Drigani.


Tribunale fallimentare - Competenza - Azioni che derivano dal fallimento - Recupero di un credito scaturito da contratto stipulato dal fallito - Clausola compromissoria - Opponibilità al fallimento.

Fallimento - Competenza funzionale del Tribunale Fallimentare - Arbitrato - Conciliabilità.



La regola dettata dall'articolo 24, legge fallimentare, secondo la quale il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, riguarda solo le azioni che scaturiscono dallo stato di insolvenza e non anche quelle esperite dal curatore per recuperare i crediti del fallito, azioni, queste, che non derivano dal fallimento, in quanto sono già comprese nel patrimonio dell'impresa fallita nella cui posizione il curatore subentra. Pertanto, il curatore che intenda agire per il recupero di crediti sorti sulla base di un contratto regolato da clausola compromissoria non potrà fare a meno di far proprio il regolamento contrattuale originario e di rispettare la clausola compromissoria che ne faccia parte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La presunta inconciliabilità dell’istituto della competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale  Fallimentare e dell’arbitro è ad oggi esclusa dallo stesso dato normativo (art. 35 L.F.), ove cioè il curatore viene legittimato – con decreto motivato del tribunale fallimentare, su proposta del giudice delegato e previo parere del comitato dei creditori – a stipulare non solo transazioni, ma anche compromessi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)




Il testo integrale



 


 


Testo Integrale