Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3176 - pubb. 28/02/2011

Principio della ragione più liquida, attività giurisdizionale intesa come servizio alla collettività e ragionevole durata del processo

Tribunale Piacenza, 16 Febbraio 2011. Est. Coderoni.


Decisione della causa – Esame di tutte le questioni sollevate dalle parti secondo l’ordine logico di cui all’art. 276 c.p.c. – Necessità – esclusione – Possibilità di decidere la causa secondo la “ragione più liquida” – Sussistenza – Motivi.



Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l’ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.2008). (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 276 c.p.c.



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