ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 326 - pubb. 01/07/2007.

Foro del consumatore e competenza per territorio ex art. 20 c.p.c.


Tribunale di Milano, 15 Marzo 2006. Est. Alda M. Vanoni.

Competenza per territorio – Foro alternativo per i diritti di obbligazione – Luogo ove la convenuta ha filiali e direzione territoriale con rappresentanza a stare in giudizio – Sussistenza.


Sussiste, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., la competenza per territorio del giudice ove la banca convenuta in giudizio dall’investitore ha una direzione territoriale e numerose filiali i cui dirigenti e quadri sono muniti di rappresentanza a stare in giudizio.

Segnalazione dell'Avv. Fabio Cesare

R.G. 15042/2006

IL GIUDICE DESIGNATO

Visto il ricorso ai sensi dell'art. 19 D.L. vo 17/1/03 n. 5 presentato da C.- rappresentato da ed assistito dall'avv. ** -, con il quale chiede l'ordine alla Banca. di consegnare 7 documenti, specificatamente indicati, relativi all'acquisto di obbligazioni Argentina per nominali L.30.300.000 avvenuto nel febbraio 1998, e ciò ai sensi degli artt. 119 TUB E 28 Regolamento CONSOB n.11522/1998; 

letta la comparsa di costituzione e risposta della resistente Banca **, rappresentata e difesa dall'avv. **;

lette le memorie successivamente depositata dalle parti;

ritenuto, quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, che a Milano la convenuta Banca ha una direzione territoriale e numerose filiali, e che secondo i modelli organizzatiti interni adottati dalla banca stessa la rappresentanza in giudizio è attribuita ai dirigenti ed ai quadri della banca con firma abbinata 8 doc, 6 ricorrente), come risulta dalla stessa procura rilasciata per il presente procedimento all'avv. **; ritenuta  pertanto la competenza dell'autorità giudiziaria milanese ex art. 20 c.p.c.;

considerato, nel merito, che dalle difese svolte dalla banca non risulta l'inesistenza dei documenti richiesti, quanto piuttosto, per alcuni, la affermata insussistenza di un obbligo di essa banca di formarli (informativa sul profilo cliente, ricevuta della consegna  del documento rischi generali, il prospetto informativo delle obbligazioni) o di conservarli (ordine di acquisto), e comunque del diritto del ricorrente ad ottenerli;

la banca nega il diritto del ricorrente alla consegna dei documenti richiesti in quanto;

a) non è decorso  il termine di cui all'art. 119 TUB né è stata offerto il pagamento delle spese (la richiesta del luglio 2005 era stata inviata a diverso soggetto, ossia a Capitalia);

b) non si applica, ratione temporis, la normativa di cui al d. lgs 58/1998 e relativo Regolamento 11522/98, bensì la precedente (Regolamento CONSOB n.10943/97. che imponeva la conservazione degli ordini solo per due anni e non richiedeva la raccolta di informazioni sull'esperienza finanziaria dell'investitore;

c) non essendo la banca collocatore  dei titoli negoziati, nessun prospetto doveva essere consegnato al cliente;

considerato che anche il precedente Regolamento CONSOB n.10943/97 prevedeva, all'art. 5-1 lett. A. l'obbligo dell'intermediario di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari (…)" e di "consegnare agli investitori il documento sui rischi generali" (art.5-1° comma lett.B);

rilevato che l'art. 119-4° comma del d.lgs. 1.9.1993 n.385 (TUB) afferma il diritto del cliente di una banca ad ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", senza distinguere particolari ambiti o categorie di operazioni;

che la raccomandata 14.7.2005 (doc. 2 ricorrente), con cui il Movimento Consumatori a nome del ricorrente C. ha chiesto a Capitalia la consegna della documentazione relativa all'acquisto delle obbligazioni Argentina, e specificatamente i documenti oggetto del presente ricorso, benché indirizzata a un soggetto formalmente diverso dall'odierna resistente (ancorché con stretti rapporti di controllo e di gruppo), è giunta poi a destinazione in data 14.9.2006 (doc. 3 ricorrente), e che i 90 giorni di cui all'art. 119-4° comma TUB sono ampiamente scaduti, si che attualmente - ed anche alla data della comparsa di costituzione della Banca- la banca è inadempiente alla richiesta di consegna della documentazione, né ha dichiarato la sua disponibilità a fornirla dietro pagamento delle spese (che aveva diritto a chiedere);

ritenuto che, in contrario, non  possono essere invocati gli artt. 29 e 35-1° comma lett. B) del Regolamento Consob n. 10943/97, sia perché la normativa secondaria non può derogare alla  norma prima, sia perché gli obblighi di registrazione in essi previsti riguardano non tanto il rapporto con il cliente, quanto la trasparenza e correttezza dell'organizzazione interna dell'intermediario ai fini anche ispettivi;

considerato che il prospetto informativo delle obbligazioni (lett. f del ricorso) e il giudizio di rating delle obbligazioni al momento dell'acquisto (lett. g) non rientrano nella documentazione propria della banca e di cui al predetto art. 119; che, di contro, l'ordine di acquisto (lett. a), l'informativa sul profilo cliente (lett. b), la ricevuta della consegna del documento generale rischi (lett. c), il contratto di deposito e custodia titoli, l'estratto conto del deposito amministrato e del conto corrente bancario d'appoggio per il mese di febbraio 1998 (lett. e) rientrano nella documentazione che la banca deve consegnare al cliente;

Visto l'art. 19-1° comma D.L.vo citato

ORDINA

alla resistente Banca di consegnare al ricorrente C. copia dei seguenti documenti;

a) ordine di acquisto 20.2.1998 di obbligazioni "ARG, 375-30/10/2009

b) documento relativo alle informazioni rese dall'investitore sulla sua esperienza in materia finanziaria, situazione finanziaria, obbiettivi di investimento, propensione al rischio;

c) documentazione della consegna del documento generale sui rischi d'investimento

d) contratto di deposito e custodia titoli

e) estratto conto del deposito amministrato per il febbraio1998

f) estratto conto del conto corrente d'appoggio per il febbraio 1998

condanna la resistente banca a rimborsare al ricorrente le spese di difesa, che si liquidano in complessivi Euro 4.276,61 (di cui Euro 2.935,55 per onorari, Euro 865,00 per diritti, Euro 475,06 per spese generali, Euro 1 per esborsi), oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Si comunichi a mezzo fax.

Milano lì 12.6.2006

Depositato oggi 12.06.2006