Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3398 - pubb. 14/03/2011

Diritto di abitazione del fallito nella propria casa e facoltà del curatore di liquidare il bene - Right of residence of the bankrupt in his own house and right of the liquidator to liquidate the asset

Tribunale Mantova, 09 Febbraio 2011. Rel. Bettini.


Fallimento - Diritto di abitazione del fallito nella casa di abitazione - Obbligo del curatore di alienare la casa soltanto alla fine della liquidazione - Esclusione.



L'articolo 47, comma 2, legge fallimentare, il quale prescrive che la casa di proprietà del fallito non può essere distratta dall'uso abitativo fino alla liquidazione delle attività, non può essere interpretato nel senso che il curatore sia tenuto a vendere la casa del fallito solo dopo aver liquidato tutti gli altri beni compresi nell'attivo fallimentare. La norma in questione, infatti, obbliga soltanto il curatore a lasciare il debitore nella sua casa di abitazione finché questa non venga venduta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Carlo Barbieri


Massimario, art. 47 l. fall.


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