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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3403 - pubb. 14/03/2011.

Responsabilità processuale aggravata, ambito di applicazione e criteri di determinazione della sanzione


Tribunale di Rovigo, 07 Dicembre 2010. Est. Martinelli.

Procedimento civile - Responsabilità processuale aggravata - Natura della norma - Ambito applicativo - Sanzione a carattere pubblicistico per la violazione del principio costituzionale della durata del giusto processo e per la distorsione dei suoi fini - Determinazione della somma da liquidare - Intensità dell'elemento soggettivo - Gravità della condotta di abuso - Incidenza sulla durata del processo.


La disposizione introdotta all'articolo 96, comma 3, c.p.c., la quale consente al giudice, anche d'ufficio, di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale aggravata, prescinde dal danno effettivamente subito dalla parte ed ha quindi natura di sanzione a carattere pubblicistico; essa mira a punire il comportamento processuale della parte che viola il principio costituzionale della durata del giusto processo ponendo in essere un abuso del processo ovvero una distorsione delle finalità riconosciute dall'articolo 24 Cost. Quanto all'ambito operativo della norma, appare opportuno limitarne l'applicabilità a quelle condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte a titolo di dolo o colpa (anche non grave), oppure ad una condotta negligente che ha determinato un allungamento dei termini del processo. I criteri di determinazione della somma da liquidare, in virtù della funzione sanzionatoria della disposizione in questione, possono essere ricavati dall'intensità dell'elemento soggettivo e dalla gravità della condotta di abuso del processo e di incidenza sulla sua durata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 96 c.p.c.


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