Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3411 - pubb. 14/03/2011

Società cancellata dal registro imprese, esistenza di beni da liquidare e riapertura della società

Tribunale Padova, 02 Marzo 2011. Est. Santinello.


Società a responsabilità limitata - Cancellazione dal registro delle imprese ex art. 2495, co. 1, c.c. - Effettività del compimento della liquidazione - Esistenza di beni residui da liquidare - Cancellazione della iscrizione di cancellazione ex art. 2191 c.c..



Presupposto della cancellazione della società dal Registro delle imprese è l’effettivo compimento della liquidazione (art. 2495, comma 1, c.c.). Qualora, pertanto, il soggetto a ciò legittimato (nella specie il liquidatore) dimostri che in realtà la liquidazione non è terminata, è possibile provvedere, ai sensi dell’art. 2191 c.c., alla cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione della cancellazione della società, soluzione, questa, che non contrasta con l’interpretazione data all’art. 2495 (nuovo testo) c.c. dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4062/10, dal momento che tale decisione, nell’affermare che l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società comporta l’estinzione della stessa, non preclude l’applicabilità dell’art. 2191 c.c. per i casi in cui, come quello in esame, la cancellazione sia avvenuta in mancanza dei necessari presupposti. (Filippo Lo Presti)


Segnalazione dell’ Avv. Filippo Lo Presti


Registro delle imprese



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