Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3452 - pubb. 21/03/2011

Procedimento per dichiarazione di fallimento e atipicità dei provvedimenti cautelari o conservativi; sospensione di azioni esecutive e valutazione di ammissibilità

Tribunale Terni, 03 Marzo 2011. Est. Paola Vella.


Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Adozione di provvedimenti cautelari o conservativi - Atipicità - Misure a carattere conservativo, inibitorio, anticipatorio, innovativo - Criticità delle misure anticipatorie di effetti diversi da quelli prodotti dalla sentenza di fallimento - Misure sospensive di azioni esecutive individuali - Ammissibilità - Condizioni.



Alla espressione “provvedimenti cautelari o conservativi” contenuta nell'art. 15, comma 8, legge fallimentare, sembrerebbe potersi riconoscere una connotazione tipologica di largo spettro, correlata alla riconosciuta atipicità delle misure cautelari di stampo prefallimentare, prevedendosi, accanto a misure di carattere tradizionalmente conservativo (sequestro conservativo o giudiziario), anche misure di carattere inibitorio (impedimento di atti dispositivi diretti ad alterare la par condicio creditorum o l’ordine di sospensione di pagamenti impartito sia al debitore fallendo che al terzo pignorato nell’espropriazione presso terzi), di carattere anticipatorio (sospensione di azioni esecutive in corso o del compimento di specifici atti esecutivi o sequestro giudiziario del ramo di azienda affittato a terzi nei sei mesi antecedenti il deposito del ricorso per dichiarazione di fallimento), e persino di carattere innovativo, in quanto esplicanti effetti addirittura ultronei (come la revoca degli amministratori e la sostituzione con amministratori giudiziali) rispetto a quelli consegnati alla dichiarazione di fallimento, non destinata ex sé ad incidere sulla governance dell’impresa. Premesso che tra tutte le categorie tipologiche sopra enunciate solo l’ultima potrebbe tradire la vocazione di strumentalità propria di queste misure cautelari atipiche, essendo stata revocata in dubbio la possibilità di ottenere, in via anticipatoria, effetti giuridici diversi da quelli che conseguirebbero alla decisione di merito (la sentenza di fallimento), deve, invece, ritenersi possibile l’adozione di misure sospensive di azioni esecutive individuali, la cui valutazione di ammissibilità deve condursi partendo dall’obbiettivo che esse perseguono costituito dalla “tutela del patrimonio o dell’impresa”, intesa come impedimento di una potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell’imprenditore, e dalla provvisorietà (o non ultrattività) loro attribuita dal legislatore che ne ha limitato l’efficacia alla durata del procedimento per dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 15 l. fall.


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