Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3459 - pubb. 21/03/2011

Nullità del contratto di locazione non registrato e domande nuove nella fase processuale successiva alla convalida

Tribunale Roma, 30 Settembre 2010. Pres., est. Antonella Miryam Sterlicchio.


Locazione di immobili - Obbligo di registrazione del contratto - Violazione - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Sanatoria mediante registrazione tardiva del contratto - Esclusione.

Locazione di immobili - Procedimento pretorile - Unicità del giudizio - Prosecuzione avanti lo stesso giudice della convalida - Proposizione di domande nuove - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Sanatoria mediante accettazione del contraddittorio - Esclusione.



Il contratto di locazione non registrato nel termine di 30 giorni previsto dalla legge è nullo, così come stabilito dall'articolo 1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nullità, rilevabile d'ufficio, non è sanabile neppure con la registrazione tardiva del contratto. (Roberto Bartolini) (riproduzione riservata)

Nel nuovo rito delle locazioni che ne ha attribuito la competenza per materia al pretore ed ha disciplinato il procedimento secondo il rito speciale del lavoro, sulla base del combinato disposto degli articoli 667 e 426 c.p.c., una volta che il pretore abbia pronunciato (o negato) i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 c.p.c., il giudizio, che è unico ed inizia con l'esercizio da parte del locatore di un'azione di condanna nella forma speciale della citazione per convalida, prosegue dinanzi al pretore con facoltà per le parti di depositare memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio sul punto, col solo limite della formazione del giudicato.


Segnalazione dell'Avv. Roberto Bartolini


Massimario, art. 426 c.p.c.

Massimario, art. 665 c.p.c.

Massimario, art. 666 c.p.c.


Il testo integrale


 


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