Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3573 - pubb. 28/03/2011

Lite temeraria e natura sanzionatoria della condanna di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.

Tribunale Pordenone, 18 Marzo 2011. Rel. Petrucco Toffolo.


Procedimenti in camera di consiglio - Condanna alle spese giudiziali - Legittimità - Contrasto tra interessi antagonisti - Soccombenza - Applicazione delle tariffe dei procedimenti contenziosi.

Processo civile - Responsabilità processuale aggravata - Natura sanzionatoria - Introduzione di danno punitivo - Sanzione d'ufficio.



È legittima la condanna alle spese giudiziali nei procedimenti in camera di consiglio, allorché si presenti un contrasto tra interessi antagonisti la cui soluzione implica una soccombenza, che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 ss. c.p.c. Per la relativa liquidazione, si applicano gli onorari di cui ai par. I, II e IV della Tabella A del D.M. n. 127/2004, poiché, ai sensi dell’art. 11, co. 2, del medesimo D.M., anche con riferimento ai procedimenti camerali si applicano le tariffe relative ai procedimenti contenziosi, qualora siano sorte delle contestazioni il cui esame è devoluto al giudice della cognizione. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Il nuovo comma 3 dell’art. 96 c.p.c. prevede un rimedio che non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria” ed introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema, traducendosi, dunque, in “una sanzione d’ufficio”. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


Massimario, art. 91 c.p.c.

Massimario, art. 96 c.p.c.

Massimario, art. 737 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale