Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3589p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Pordenone, 16 Marzo 2011. .


Concordato fallimentare – Omologazione – Pendenza di giudizio in Corte di Cassazione ex art. 111 Cost. avverso decisione del Tribunale su reclamo ex art. 26 l.f. – Sospensione necessaria del procedimento di omologazione ex art. 295 c.p.c. – Insussistenza dei presupposti.



Il fatto che il provvedimento assunto dal tribunale ex art. 26 l.f. sia stato impugnato con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e che il relativo procedimento sia pendente non comporta la sospensione necessaria del procedimento di omologazione del concordato fallimentare a norma dell’art. 295 c.p.c., non ponendosi un problema di giudicato in rapporto ad un decreto di omologazione di concordato fallimentare, e tantomeno potendosi ipotizzare un rischio di conflitto tra giudicati con riguardo agli esiti dei due procedimenti. (Francesco Petrucco Toffolo) (riproduzione riservata)