Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3604 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2011, n. 1342. Est. Bernabai.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - In genere - Operazioni di vendita con incanto - Liquidazione dei compensi al notaio delegato - Disciplina - Art. 2 D.M. Giustizia n. 313 del 1999 - Applicabilità - Disapplicazione per contrasto con prontuario interregionale notarile - Inammissibilità - Fondamento.



In tema di liquidazione del compenso al notaio, delegato dal giudice delegato alle operazioni di vendita all'incanto di beni fallimentari, trovano applicazione le norme di cui all'art. 2 del D.M. Giustizia n. 313 del 1999 (emesso in attuazione della legge n. 302 del 1998), senza possibilità di disapplicazione delle stesse se in contrasto, come nella specie, con le tariffe recepite in un prontuario compilato da un comitato interregionale notarile; infatti la disapplicazione del regolamento è legittima qualora questo sia in contrasto con una fonte di diritto sovraordinata e non pure quando l'atto normativo ad esso poziore consista nella delibera di un organo professionale, privo di vincolatività al di fuori di un recepimento consensuale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 25 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1070 - 2007 proposto da:
FULCHERIS GIOVANNI (c.f. FLCGNN30P21L219O), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BASSO PAOLO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO MAGLIFICIO CAPPIO S.A.S., FALLIMENTO FILCOTEX S.R.L.;
- intimati -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BIELLA, depositato il 24/10/2006;
Udita la relazione stella causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dott. BERNABAI: il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, ricorrendo, la fattispecie di cui all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5. RITENUTO
- che con Decreto emesso il 12 Dicembre 2005 il giudice delegato dei fallimenti MAGLIFICIO CAPPIO s.a.s e FILCOTEX s.r.l., pendenti presso il Tribunale di Biella, liquidava il compenso professionale dovuto al notaio Dr. Giovanni FULCHERIS per l'attività svolta in occasione della vendita all'incanto di beni fallimentari in Euro 1507,86, per la prima procedura, ed in Euro 1.739,59 per la seconda, con riduzione degli onorari esposti in parcella, in cui si richiedevano rispettivamente Euro 2.185,36 ed Euro 3208,56;
- che il successivo reclamo era respinto dal Tribunale di Biella, che rilevava l'assenza di specifiche doglianze e la differenza minima tra il petitum e la liquidazione: implicitamente confermando la disapplicazione del decreto ministeriale n. 313/1999, portante criteri di liquidazione difformi da quelli applicati nella specie, sulla base di un prontuario compilato dal comitato interregionale notarile del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- che avverso il provvedimento il notaio Fulcheris proponeva ricorso per cassazione, per violazione di legge e carenza di motivazione;
- che la curatela del fallimento non svolgeva attività difensiva;
- che all'udienza in camera di consiglio del 17 Dicembre 2010 il P.G. non moveva rilievi critici alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.. CONSIDERATO
che la ratio decidendi sottesa implicitamente al provvedimento impugnato fa leva sul carattere non vincolante dei criteri di liquidazione contenuti nell'art. 2 de decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 25 maggio 1999 n. 313 (Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 302) sul presupposto che trattasi di norma regolamentare, e quindi di rango secondario, suscettibile di disapplicazione se ritenuta illegittima;
- che il principio di diritto suesposto è valido in caso di contrasto con una legge - e cioè, con una fonte di diritto sovraordinata rispetto al regolamento (art. 4, Disposizioni sulla legge in generale): e non pure, se l'atto normativo ritenuto poziore consista nella deliberazione di un organo professionale (qualunque ne sia l'esatta definizione e la competenza territoriale), che nessun'altra vincolatività potrebbe avere, se non in caso di recepimento consensuale;
- che, nella specie, andava quindi applicato il decreto ministeriale suddetto, distinguendo, nelle modalità di liquidazione, le voci regolate in misura fissa da quelle eventualmente soggette a valutazione discrezionale all'interno dei limiti minimo e massimo previsti.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Biella, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011