Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3612 - pubb. 01/08/2010

Ammissione al concordato preventivo di società cessionaria di azienda e accollataria dei debiti di altra società

Cassazione civile, sez. I, 21 Dicembre 2010, n. 25810. Est. Cultrera.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - In genere - Società cessionaria di azienda e accollataria dei debiti di altra società - Ammissione di entrambe al concordato preventivo davanti a tribunali diversi - Conflitto virtuale di competenza - Configurabilità - Criterio della prevenzione di cui all'art. 9-ter legge fall. - Applicabilità - Conseguenze - Trasmissione degli atti al primo giudice.



In tema di ammissione al concordato preventivo, sussiste un conflitto virtuale di competenza qualora un tribunale abbia aperto per primo tale procedura nei confronti di un imprenditore ed altro tribunale sia poi chiamato a provvedere su analoga istanza - nella specie, proposta dalla società cedente l'azienda ad altra società, già ammessa e divenuta altresì accollataria di tutti i debiti della prima - con conseguente applicazione della regola della prevenzione di cui all'art. 9-ter legge fall.; pertanto, il tribunale adito successivamente è tenuto a trasmettere gli atti al primo giudice, a meno che non sollevi conflitto positivo di competenza. (In forza di detto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di ammissione al concordato preventivo emesso dal giudice adito per secondo e ha dichiarato la competenza del primo giudice, dovendosi avere riguardo alla sede dell'impresa ultima cessionaria, in quanto titolare dell'unico patrimonio). (massima ufficiale)


Massimario, art. 9 ter l. fall.


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