Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3626 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 01 Dicembre 2010, n. 24395. Est. Cultrera.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti - Esdebitazione - Disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 - Procedure chiuse prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Applicabilità - Esclusione - Questione di illegittimità costituzionale - Infondatezza - Rinvio alla pronuncia n. 61 del 2010 della Corte cost..



L'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt.142 a 144 della legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, quanto alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 cit., purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 (1° gennaio 2008), purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non è ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, nè tale limitazione, per come posta dagli artt. 19 e 22 del cit. d.lgs. n. 169 del 2007, giustifica alcun dubbio di costituzionalità della disciplina transitoria, così come interpretata, per contrasto con l'art.3 Cost., in quanto, come già statuito da Corte cost. nell'ordinanza n. 61 del 24 febbraio 2010, l'applicabilità "ratione temporis" dell'istituto corrisponde ad una scelta del legislatore, secondo un discrimine temporale che non è arbitrario, costituendo il fluire del tempo valido elemento diversificatore di situazioni giuridiche. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 142 l. fall.

Massimario, art. 143 l. fall.

Massimario, art. 145 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29357/2008 proposto da:
GOZZO FEDERICA (C.F. *GZZFRC49M51D577D*), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 46, presso l'avvocato CORBO SETTIMIO, rappresentata e difesa dall'avvocato BOLOGNESI Dario, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO S. DI FATTO RIGHETTI REMO E GOZZO FEDERICA E RIGHETTI REMO PERSONALMENTE;
- intimato -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 08/10/2008; n. 610/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto notificato il 7 luglio 2008 il Tribunale di Ferrara ha dichiarato l'improponibilità della richiesta di esdebitazione formulata ai sensi del disposto della L. Fall., art. 142, da Gozzo Federica il cui fallimento è stato chiuso decreto 20-24.10.2004, ritenendo che l'istituto, introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2005, non potesse applicarsi alle procedure chiuse in data antecedente alla sua istituzione.
La Gozzo ha proposto reclamo alla Corte d'appello di Bologna che lo ha respinto con decreto depositato il giorno 8 ottobre 2008. Avverso quest'ultimo provvedimento la predetta istante ha infine proposto il presente ricorso per cassazione in base a due motivi. Nessuno degli intimati si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte territoriale ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni del Tribunale secondo cui l'istituto non si applica ai fallimenti chiusi prima della sua introduzione. Pronunciando sulla questione di costituzionalità introdotta dalla reclamante, ha escluso che tale esegesi procuri vulnus alla parità di trattamento tra situazioni identiche, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto ai destinatari che versino in una data situazione, la data di applicazione di una nuova disposizione di legge, in ragione del preminente interesse alla certezza dei rapporti giuridici.
La ricorrente critica tale decisione.
1.- Denuncia col primo motivo violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 142 e 143. Censura l'esegesi del disposto normativo assunta a fondamento del provvedimento impugnato, ascrivendo alla Corte territoriale d'aver privilegiato il canone letterale piuttosto che il criterio teleologico, trascurando per l'effetto la ratio dell'istituto.
Chiede con conclusivo quesito di diritto di enunciare il principio secondo cui i presupposti del decreto di chiusura del fallimento e del termine di recesso del debitore entro l'anno successivo previsti dalla L. Fall., art. 143, siano dichiarati illegittimi e solo ordinatori, privi di decadenza, dovendosi far riferimento alla permanenza dell'insolvenza.
2.- Ripropone la questione di costituzionalità della L. Fall., art. 145, per violazione dell'art. 3 Cost.. Assume che l'applicazione dell'istituto con decorrenza dalla sua introduzione consuma disparità di trattamento rispetto a soggetti che versano nelle medesime condizioni.
Entrambi i motivi sono infondati.
La questione posta col primo motivo è stata risolta da questa Corte con la sentenza n. 24121/2209 che, collocandosi, seppur senza farne richiamo, nel solco di precedente enunciato della Cassazione penale n. 35118/2008, ha affermato che l'istituto in esame, previsto dalla L. Fall., artt. 142 e 144 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 19 del decreto correttivo, alle procedure già aperte ed ancora pendenti alla data d'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 cit., vale a dire alla data del 6 luglio 2006, e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, sino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 cit. - 1 gennaio 2008, purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto.
Sulla scorta di questa esegesi, pienamente condivisa ed alla quale in questa sede s'intende dare continuità, l'esdebitazione non trova spazio applicativo in relazione ai fallimenti dichiarati chiusi, come nel caso in esame, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006.
La questione di costituzionalità della disciplina transitoria che regola l'applicazione dell'istituto, negli stessi termini prospettati nel secondo motivo è stata già esaminata dalla Corte Costituzionale che, con riferimento alla legittimità costituzionale del disposto della L. Fall., art. 142, come sostituito dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 128, ne ha dichiarato l'inammissibilità per la sua illogica formulazione con ordinanza n. 411/2007, ma successivamente l'ha risolta, con riguardo alla compatibilità col dettato costituzionale della disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, artt. 19 e 22, con l'ordinanza n. 61 del 24 febbraio 2010 che ne ha dichiarato la manifesta infondatezza. L'asserita disparità di trattamento, secondo il giudice delle leggi, lungi dall'essere arbitraria, è correlata all'applicabilità "ratione temporis" della disciplina secondo precisa scelta del legislatore, coerente con lo spirito della riforma, che ha introdotto un nuovo istituto, non necessariamente estensibile a tutte le situazioni apparentemente omogenee, in quanto il discrimine temporale, se non è arbitrario, e tale non è quello posto dalle norme transitorie censurate, non è fonte di disparità di trattamento essendo il fluire del tempo un valido elemento diversificatore di situazioni giuridiche. Tutto ciò premesso, il ricorso devesi rigettare. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d'attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010