Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3627 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 03 Dicembre 2010, n. 24630. Est. Ragonesi.


Fonti del diritto - Interpretazione degli atti normativi - Letterale - Non esaustività - Ricorso al criterio sussidiario dell'interpretazione storica e logica - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di presupposti soggettivi di fallibilità.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Piccolo imprenditore - Requisiti - Ricavi degli ultimi tre anni - Portata dell'art.1, comma 2, lett. b), legge fall. dopo la novella del d.lgs. n. 5 del 2006 - Criteri di valutazione - Riferimento agli esercizi - Obbligatorietà - Fondamento - Conseguenze.



In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità del debitore, nel computo dei ricavi, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, il triennio cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis") va riferito agli ultimi tre esercizi, in cui la gestione economica è scadenzata, e non agli anni solari; a tale interpretazione si perviene, in assenza di un dato letterale della norma sufficientemente chiaro ed inequivoco che ne permetta la ricostruzione del significato e la connessa portata precettiva, mediante il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, nell'esame complessivo del testo, della "mens legis", con un'interpretazione sistematica delle norme ed il richiamo, tra esse, dell'art.14 legge fall., che, in tema di istanza di fallimento, impone al debitore, che chieda tale dichiarazione, di depositare le scritture contabili e fiscali degli ultimi tre anni, cioè degli ultimi tre esercizi, cui ha invero riguardo la documentazione funzionale all'accertamento delle sue condizioni di fallibilità, mentre la modifica letterale del citato art.1, intervenuta ad opera del d.lgs. n. 169 del 2007, pur non fungendo da fonte di interpretazione autentica, ha proprio voluto eliminare ogni incertezza sull'interpretazione effettiva della disposizione, nel senso sopra indicato. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 1 l. fall.

Massimario, art. 14 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29440/2008 proposto da:
ECLIX MODA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. *03799790872*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso l'avvocato IGOR TURCO, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTANGELO Daniele, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MALIBÙ S.R.L., PLAY TRANDY, M.G. EOYS S.P.A., DEPLIAN PEL DI GERARDO DE PIANO, GIOVANI IDEE S.R.L., CURATELA FALLIMENTO DELLA ECLIX MODA S.R.L.;
- intimati -
nonché da:
FALLIMENTO DI ECLIX MODA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (p.i. *03799790872*), in persona del Curatore avv. TITA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 535, presso l'avvocato POLIZZI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato SGROI FRANCESCO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MALIBÙ S.R.L., PLAY TRANDY, M.G. BOYS S.P.A., ECLIX MODA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, DEPLIAN PEL DI GERARDO DE PIANO, GIOVANI IDEE S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1213/2007 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/11/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento dell'incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 22/07, il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della Eclix Moda s.r.l. in liquidazione. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 18.5.2007, proponeva appello la società Eclix Moda deducendo che non ricorrevano i requisiti di fallibilità richiesti dalla L. Fall., art. 1, nuova formulazione.
A sostegno dell'appello esponeva di non avere effettuato investimenti superiori a quelli indicati dalla suddetta norma e, soprattutto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, di avere realizzato nell'ultimo triennio ricavi per una media annua di Euro 117.299,00 e, quindi, di importo inferiore a quello indicato nel citato arti legge fallimentare.
Chiedeva, pertanto, la revoca dell'impugnata sentenza di fallimento. Si costituivano in giudizio il Curatore del fallimento della Eclix Moda s.r.l. in liquidazione nonché tutti i creditori istanti i quali chiedevano il rigetto dell'appello.
La Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 12.12.07, rigettava il gravame ritenendo che il calcolo dei ricavi dovesse effettuarsi in riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento e non già sulla base degli anni solari.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Eclix moda srl sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso il fallimento della Eclix moda srl, che propone, altresì ricorso incidentale condizionato.
I due ricorsi sono stati riuniti nell'udienza di discussione del 2.11.10.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso principale la Eclix moda srl deduce che,ai sensi dalla L. Fall., art. 1, quale risulta dalla modifica operata dal D.Lgs n. 5 del 2006, la determinazione dei ricavi nel triennio anteriore alla domanda di fallimento dovesse essere calcolata in base agli anni solari e non già in base agli anni di esercizio.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato il fallimento deduce l'erroneità della sentenza laddove ha computato ai fini del calcolo dei ricavi anche il periodo in cui la società era stata posta in liquidazione.
Il ricorso principale è infondato.
Va premesso che nel caso di specie risulta applicabile, ratione temporis, la L. Fall., art. 1, quale risulta modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, prima delle ulteriori modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007.
Tale articolo stabilisce che non sono piccoli imprenditori gli esercenti attività commerciale che "b) hanno realizzato in qualunque modo risulti ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore per un ammontare complessivo superiore a duecentomila Euro".
Il problema che si pone è se gli ultimi tra anni devono calcolarsi in base agli anni solari o sulla base degli ultimi tre esercizi. La Corte ritiene che la decisione adottata dal giudici di merito sul punto, secondo cui gli ultimi tre anni devono ritenersi riferiti agli ultimi tre esercizi, sia del tutto corretta.
Risulta, infatti, non appropriata la prima censura con la quale la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 12 preleggi, in quanto si sarebbe senza ragione disatteso il senso letterale della norma.
Su tale questione questa Corte ha avuto modo di precisare che nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa mira (Cass. 5128/01). Nel caso di specie, il testo letterale della norma non aveva un significato chiaro ed inequivoco, ma, al contrario, presentava svariati aspetti di incertezza, di ambiguità e di indeterminatezza. La norma infatti, in primo luogo, non precisava a quale parametro di riferimento dovessero rapportarsi ai fini del calcolo dei ricavi "gli ultimi tre anni" onde la stessa di per sè presentava un ampio margine di ambiguità che non consentiva di desumerne con chiarezza il significato. Nell'ambito dell'attività commerciale non rileva, infatti, solo l'anno solare in quanto tale ma, soprattutto, la gestione economica che è scadenzata in base alle annualità degli esercizi commerciali. Da ciò discende che del tutto correttamente il giudice di merito ha fatto ricorso al criterio interpretativo che fa riferimento alla volontà del legislatore e che passa non solo attraverso l'esame della relazione governativa, che nel caso di specie non fornisce indicazioni rilevanti, ma anche della interpretazione sistematica delle norme.
Quest'ultima è stata correttamente effettuata.
Il richiamo alla L. Fall., art. 14, risulta, infatti, del tutto pertinente poiché la circostanza che l'imprenditore, il quale chiede il proprio fallimento, deve depositare presso la cancelleria le scritture contabili e fiscali degli ultimi tre anni sta chiaramente ad indicare che, ai fini di accertare le condizioni di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, i ricavi devono essere riferiti agli ultimi tre anni di esercizio la cui documentazione è stata depositata.
La correttezza di tale interpretazione la si deduce del resto ex post dalle successive modifiche correttive introdotte alla legge fallimentare del D.Lgs. n. 169 del 2007, a seguito delle quali all'art. 1. lett. b), si è definitivamente chiarito che i ricavi devono computarsi in base agli ultimi tre esercizi.
Tale modifica, ancorché non costituente certamente una interpretazione autentica, deve ritenersi tuttavia intervenuta proprio per eliminare ogni incertezza circa l'interpretazione effettiva della norma chiarendone l'effettiva portata. Il ricorso principale va pertanto respinto, restando assorbito quello incidentale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.500,00 per onorali oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010