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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3628 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 02 Dicembre 2010. Est. Ragonesi.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Stato d'insolvenza - Accertamento giudiziario - In genere - Procedimento - Istanza del commissario liquidatore - Legittimati al contraddittorio ex artt. 195 e 15 legge fallim. - Soggetti investiti della legale rappresentanza alla data dell'insolvenza - Poteri processuali del commissario governativo - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.


Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una società, su richiesta, ai sensi dell'art. 202 legge fallim., del commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, il contraddittorio, per l'esercizio del diritto di difesa, deve essere instaurato, ex artt.195 e 15 legge fallim., nei confronti dell'organo che aveva la rappresentanza legale dell'ente stesso alla data cui si fa risalire detta insolvenza, nella specie dichiarata avendo riguardo al momento della messa in liquidazione della società; ne consegue che, in caso di previo commissariamento governativo, legittimato al contraddittorio è solo il commissario governativo alla predetta epoca investito della carica, la quale comprende, di regola, tra i poteri di gestione ordinaria, le medesime prerogative degli amministratori, ivi inclusa la piena rappresentanza processuale. (Affermando detto principio, la S.C. ha escluso la necessità di convocazione altresì dell'ultimo legale rappresentante della società prima del suo commissariamento, nonchè del commissario governativo che aveva preceduto, nella carica, quello in essere all'epoca della riferita insolvenza). (massima ufficiale)

Massimario, art. 15 l. fall.

Massimario, art. 195 l. fall.

Massimario, art. 202 l. fall.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10310/2009 proposto da:
SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA PARCO AZZURRO A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F. *02757080581* - P.I*. 01112381007*), in persona del Curatore speciale Avv. Prof. SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso l'avvocato SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO, che la rappresenta e difende, giusto provvedimento di nomina del Tribunale di Tivoli del 27.03.09;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA PARCO AZZURRO A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario liquidatore prof.ssa SAITTA DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso l'avvocato MANFEROCE Tommaso, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 626/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/11/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato PATRIZIA MARINO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato TOMMASO MANFEROCE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 28/2008,il Tribunale di Tivoli dichiarava lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia Parco Azzurro a r.l. in l. c. amm., in riferimento alla data del 31.07.2007 coincidente con la collocazione della società (ad iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico) in liquidazione coatta amministrativa. Lo stato di insolvenza veniva dichiarato su istanza del Commissario liquidatore che aveva evidenziato le rilevanti perdite presentate dalla Cooperativa che risultava avere un deficit patrimoniale di Euro 1.093.184,11, l'assoluto stato di illiquidità e la rilevante eccedenza delle passività esigibili a breve termine. Il Commissario liquidatore aveva, inoltre, evidenziato di aver ricevuto richieste di pagamento, decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti e otto avvisi di liquidazione imposte dell'Agenzia delle Entrate per somme ammontanti a centinaia di migliaia di Euro.
Con reclamo L. Fall., ex artt. 18, 195 e 202 (i primi due come modificati dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e quindi dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) depositato l'01.10.2008, il curatore speciale, nominato dal Tribunale di Tivoli fin dalla richiesta di dichiarazione dello stato d'insolvenza e che aveva partecipato alla conseguente procedura, richiedeva la revoca della dichiarazione di insolvenza.
Il ricorrente assumeva che erroneamente il giudice delegato non aveva disposto la convocazione dinanzi a sè, nella fase istruttoria che aveva preceduto la dichiarazione dello stato di insolvenza, dell'ultimo Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, sig.ra Maria @Battista, in carica fino al momento del commissariamento governativo nonché del Commissario governativo, nominato ex art. 2543 c.c., che aveva preceduto la nomina nella stessa carica della prof.ssa Saitta (Dr. Ermini Nicola, Commissario governativo dal 23.07.2003 al 31.05.2007), determinando in tal modo una lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'impresa. Il curatore speciale della cooperativa assumeva inoltre che il Commissario governativo non aveva assolto all'onere della prova di dimostrare la sussistenza dello stato di insolvenza.
Si costituivano nel giudizio di appello la liquidazione coatta della Cooperativa edilizia Parco Azzurro in persona del Commissario liquidatore e il Ministro dello Sviluppo Economico. La prima chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del reclamo e, comunque, il suo rigetto perché infondato. Il Ministero chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 626/09, respingeva l'appello. Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Soc. Coop. Edilizia Parco Azzurro a r.l. sulla base di sette motivi cui resiste con controricorso il Commissario della liquidazione coatta amministrativa. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di ricorso, la ricorrente deduce, sotto diversi profili, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa ai sensi della L. Fall., artt. 15, 195 e 202, per non essere stati convocati nel procedimento per la dichiarazione d'insolvenza gli organi della società che ne avevano la rappresentanza al momento del commissariamento governativo. In particolare, il decreto di convocazione emesso dal giudice delegato non conteneva l'indicazione degli amministratori della Cooperativa ante commissariamento per cui, anche se il detto decreto era stato notificato all'ultimo presidente del Consiglio di amministrazione, era stato comunque violato la L. Fall., art. 15.
Inoltre, la Cooperativa ricorrente lamenta la mancata convocazione del commissario governativo che aveva preceduto il Commissario Saitta.
Con il quarto motivo deduce sotto il profilo del vizio motivazionale che erroneamente la Corte d'appello ha valutato l'entità del passivo in relazione all'accertamento effettuato in sede di formazione dello stato passivo.
Con il quinto motivo contesta, sempre sotto il profilo del vizio motivazionale, la ritenuta esistenza dello stato d'insolvenza. Con il sesto motivo lamenta che la sentenza non abbia tenuto conto del fondo rischi al fine di ridurre l'esposizione debitoria della Cooperativa.
Con il settimo motivo lamenta la ritenuta insolvenza in ragione dello stato di morosità.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto non rientra nelle fattispecie consentite dall'art. 372 c.p.c..
I primi tre motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre preliminarmente rilevare, in via di fatto, che è pacifico che il ricorso contenente la richiesta di dichiarazione dello stato d'insolvenza, con il pedissequo decreto di convocazione delle parti, è stato notificato a cura del Commissario istante anche al presidente del C.d.A della Cooperativa prima del suo commissariamento, anche se il decreto di convocazione non citava tra i soggetti convocati il predetto presidente.
Il primo problema che si pone è se detta convocazione, così come quella del Commissario governativo che aveva preceduto in detta carica la Prof. Saitta, fosse necessaria o meno ai fini della instaurazione di un corretto contraddittorio.
La risposta è negativa.
Ai fini della individuazione del soggetto rappresentante della società legittimato a partecipare al procedimento volto alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, nel caso di un società già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, deve farsi riferimento - secondo l'insegnamento di questa Corte - al soggetto che ne aveva la rappresentanza legale al momento in cui si fa risalire la detta insolvenza (Cass. 17014/04).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha affermato (e sul punto non vi è contestazione) che lo stato d'insolvenza è stato dichiarato in riferimento alla data della messa in liquidazione della società e, cioè, alla data del 31.7.07.
Il soggetto legittimato a contraddire, in rappresentanza della cooperativa edilizia, nel giudizio per la dichiarazione dello stato d'insolvenza era, dunque, colui il quale, alla data predetta, ne aveva la legale rappresentanza e, cioè, la prof. Saitta che all'epoca era commissario governativo della cooperativa ex art. 2543 c.c..
A tale proposito questa Corte ha in diverse occasioni già chiarito che il commissario governativo ha poteri di gestione ordinaria, non diversi da quelli degli amministratori, salvo il caso in cui l'autorità governativa ritenga di attribuirgli anche i poteri dell'assemblea (in tal modo incrementandone ulteriormente i poteri), ipotesi quest'ultima nella quale peraltro ogni delibera deve essere approvata da tale autorità, poteri che non gli consentono di operare nei confronti dei terzi in modo diverso da quanto stabilito per gli amministratori (Cass. 3694/07).
In tal senso, ai commissari governativi si applica la disciplina generale stabilita dal codice civile per gli amministratori ordinari (salvo alcuni aspetti peculiari disciplinati dagli artt. 92 e 94 disp. att. c.p.c.), cui gli organi straordinari si sostituiscono con i medesimi poteri e con la medesima responsabilità nei confronti dei terzi. Del resto anche sul piano penale la responsabilità del commissario governativo e dell'amministratore giudiziario è la stessa degli amministratori ordinari, richiamando l'art. 2636 c.c., gli artt. 2621, 2624, 2626 e 2630 c.c., che regolano la responsabilità penale degli amministratori (Cass. 3694/07). I poteri del commissario governativo di una società cooperativa a responsabilità limitata sono, dunque, disciplinati dagli artt. 2384 e 2516 cod. civ., e pertanto egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto (Cass. 8956/00) ed allo stesso competete anche la rappresentanza legale della società, ivi compresa quella processuale con pienezza di poteri (Cass. 516/91; Cass. 1470/76; Cass. 2941/68).
Se dunque il Commissario governativo, ancorché nominato dal potere pubblico per un periodo temporaneo e con la finalità di riportare a normalità il funzionamento della società (Cass. 304/60), dispone sostanzialmente degli stessi poteri dell'amministratore sociale ed incorre nelle medesime responsabilità, incombendo ad esso la gestione e la rappresentanza della società, non è dubbio che, se il momento a cui risale lo stato d'insolvenza si è verificato durante la sua gestione spetta ad esso essere convocato nella procedura per la dichiarazione di tale stato.
Alla luce degli enunciati principi, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto la piena validità della procedura seguita per la dichiarazione dello stato d'insolvenza della cooperativa edilizia ricorrente.
Accertato, infatti, che alla data del 31.7.07 il commissario giudiziale era la prof. Saitta, era quest'ultima legittimata ad essere parte nel procedimento volto a dichiarare lo stato d'insolvenza e, poiché la medesima era stata subito dopo nominata commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della società, del tutto correttamente si è proceduto alla nomina di un curatore speciale per quest'ultima per escludere il determinarsi di una situazione di conflitto d'interessi. Deve, in conclusione, escludersi la legittimazione a contraddire nella procedura per la dichiarazione d'insolvenza fosse dell'ultimo Presidente del consiglio di amministrazione, e lo stesso deve dirsi per ciò che concerne il commissario governativo che aveva preceduto nella stessa carica la prof. Saitta.
Da ciò conseguentemente discende che alcuna violazione dell'art. 15, si è verificata nel corso della procedura in esame, essendo stato il contraddittorio regolarmente costituito.
Il quarto, il quinto ed il settimo motivo del ricorso sono inammissibili. Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell'art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l'illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all'art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un 20603/07).
Nel caso di specie, i capitoli in questione, che pongono censure sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione, non recano alcun quesito di diritto formulato nei sensi dianzi indicati, onde gli stessi non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Altrettanto deve dirsi per il sesto motivo.
Con tale motivo la cooperativa ricorrente si duole della mancata presa in esame da parte della sentenza impugnata della dedotta circostanza secondo cui il fondo rischi ed oneri doveva essere calcolato ai fini di ridurre l'esposizione debitoria della cooperativa o portato a riserva. Il quesito non riflette però tale doglianza poiché con esso non si pone la questione se la Corte d'appello fosse tenuta o meno a valutare il fondo rischi ai fini predetti, ma pone il diverso quesito se il fondo rischi possa essere utilizzato per ridurre l'esposizione debitoria o portato a riserva. Il ricorso va pertanto respinto.
La società ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo. P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 8000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 2 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010