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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3631 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 11 Agosto 2010. Est. Fioretti.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Proposta - In genere - Pluralità di proposte - Approvazione per silenzio assenso dei creditori - Richiesta di omologazione da parte di uno solo dei proponenti - Legittimità della procedura - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie disciplinata dal d.lgs. n. 5 del 2006.


La procedura di omologazione del concordato fallimentare effettuata ai sensi dell'art. 128 legge fallimentare - nel testo vigente a seguito del d.lgs. n. 5 del 2006, "ratione temporis" applicabile prima della modifica di cui all'art. 61 della legge n. 69 del 2009 - mediante l'approvazione della pluralità delle proposte presentate dai creditori con il sistema del silenzio-assenso, unico criterio applicabile secondo l'art. 128 sopracitato, deve ritenersi legittima ove solo uno dei proponenti abbia chiesto la successiva omologazione della propria proposta atteso che il Tribunale deve limitarsi alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione mentre, se tutti i soggetti proponenti, che hanno effettuato le proposte approvate, ne domandano l'omologazione, è illegittima la procedura nella quale il tribunale, sostituendosi nell'esercizio di un potere di scelta invece appartenente ai soli creditori, procede all'esame comparativo delle stesse, così omologando una di esse, ritenuta la più conveniente. (massima ufficiale)

Massimario, art. 124 l. fall.

Massimario, art. 125 l. fall.

Massimario, art. 126 l. fall.

Massimario, art. 128 l. fall.

Massimario, art. 129 l. fall.


Il testo integrale