Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3641 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 14 Ottobre 2010, n. 21241. Est. Nappi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Formazione dello stato passivo - Opposizioni - Richiesta di ammissione al passivo di un credito per capitale ed interessi - Ammissione in via privilegiata del solo capitale - Autonoma insinuazione tardiva per gli interessi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Opposizione ex art. 98 legge fall. - Necessità.



Nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, l'insinuazione tardiva è ammissibile esclusivamente per quei crediti per i quali non sia stata già richiesta tempestivamente l'ammissione al passivo, perché, in caso contrario, avverso il mancato accoglimento, in tutto o in parte, della relativa domanda, unico rimedio consentito è l'opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 98 legge fall., richiamato dal successivo art. 209, secondo comma; ne consegue l'inammissibilità della domanda ex art. 101 legge fall. per gli interessi relativi al credito già ammesso tempestivamente al passivo, in via privilegiata, con provvedimento, non appellato, al contempo dichiarativo della inammissibilità della domanda per interessi. (Nella fattispecie l'inammissibilità della domanda relativa agli interessi era stata affermata per la tardiva richiesta formulata solo in corso di causa). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 101 l. fall.

Massimario, art. 207 l. fall.

Massimario, art. 208 l. fall.

Massimario, art. 209 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.I.D.A. Società italiana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (C.F. *00959570581*; P.T. *00946671005*), domiciliata in Roma, Via Lisbona 3, presso l'avv. D'ALESSANDRO F., che la rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Eugeniani Olimpio e Furia Claudia, domiciliati in Roma, Viale delle Milizie 1, presso l'avv. MALANDRINO G., che li rappresenta e difende, come da mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
S.I.D.A. Società italiana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
- controricorrente a ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3889/2007 della Corte d'appello di Roma, depositata l'1 ottobre 2007;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
uditi i difensori, avv. D'Alessandro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, e avv. Malandrino, che ne ha chiesto il rigetto, con accoglimento del ricorso incidentale. Udite le conclusioni del P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 14 marzo 2001 Olimpio @Eugeniani e Claudia @Furia, già agenti della S.I.D.A. Società italiana di Assicurazioni s.p.a., proposero opposizione avverso lo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della società, nel quale erano stati ammessi per un credito privilegiato di Euro 89.696,68. Chiesero il riconoscimento di un maggior credito per capitale e successivamente l'ammissione in privilegio anche per gli interessi sull'intero credito. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda di integrazione della sorte capitale e dichiarò inammissibile la domanda di ammissione in privilegio degli interessi, perché formulata solo in corso di causa. Piuttosto che proporre appello contro questa sentenza, il 3 novembre 2003 Olimpio @Eugeniani e Claudia @Furia proposero allora domanda di insinuazione tardiva per l'ammissione in privilegio del credito per interessi sul credito privilegiato per il capitale di Euro. 89.696,68 già ammesso.
Su questa demanda di insinuazione tardiva, accolta in primo grado, la Corte d'appello di Roma si è pronunciata con la sentenza ora impugnata per cassazione. E in parziale riforma della decisione di primo grado, ha disposto l'ammissione al passivo con privilegio degli interessi su una parte, determinata in Euro 33.220,43, del credito per sorte capitale già ammesso e limitatamente al periodo compreso tra l'8 aprile 1997 e il 9 settembre 2001.
Disattesa l'eccezione di inammissibilità, anche per preclusione da giudicato, della domanda di insinuazione tardiva, i giudici del merito hanno dichiarato la prescrizione di una parte del credito per interessi vantato dagli attori, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Ricorre ora per cassazione la S.I.D.A. Società italiana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e propone quattro motivi d'impugnazione. Resistono con controricorso Eugeniani Olimpio e Claudia @Furia e propongono altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi d'impugnazione, di cui uno proposto in via condizionata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vengono riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 101, 207, 208, 209. Lamenta che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di insinuazione tardiva del credito relativo agli interessi su un credito per capitale già ammesso tempestivamente al passivo.
Con il secondo motivo la ricorrente principale ripropone l'eccezione di giudicato, deducendo violazione dell'art. 2909 c.c., e vizio di motivazione della decisione impugnata.
Rileva che, nel rigettare l'opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva ritenuto inammissibile la pretesa degli interessi in quanto formulata oltre il termine di decadenza di cui alla L. Fall., art. 98, che rendeva inapplicabile anche la sopravvenuta sentenza Costituzionale n. 162 del 2001. Sicché la decisione del tribunale, non impugnata, preclude con il giudicato la pretesa fatta valere in via di insinuazione tardiva da Olimpio @Eugeniani e Furia Claudia.
Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'art. 117 c.p.c., art. 164 c.p.c., commi 4 e 5, artt. 189 e 279 c.p.c..
Sostiene che gli attori, invitati una prima volta a specificare la decorrenza degli interessi richiesti, non vi avevano provveduto; e ciò nondimeno erano stati nuovamente invitati a farlo, dopo la precisazione delle conclusioni, ma in violazione delle preclusioni previste dall'art. 164 c.p.c..
Con il quarto motivo la ricorrente principale deduco ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c., commi 4 e 5, e vizio di motivazione della decisione impugnata, riproponendo l'eccezione di inammissibilità della domanda per indeterminatezza del petitum.
2. Con il primo motivo del suo ricorso la ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., nn. 4 e 5 e art. 2946 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata. Sostiene che erroneamente i giudici del merito hanno dichiarato la parziale prescrizione del credito per interessi fatto valore con la domanda di insinuazione tardiva.
Con il secondo motivo del suo ricorso la ricorrente incidentale deduce, in via condizionata all'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, che la domanda per interessi proposta era determinata.
3. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale sono fondati;
e la decisione di accoglimento di tali motivi risulta assorbente di ogni altro motivo sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, "il decreto dichiarativo dell'esecutività dello stato passivo di cui alla L. Fall., artt. 96 e 97, se non impugnato, preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all'esistenza del credito ammesso, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione" (Cass., sez. 1^, 20 settembre 2006, n. 20416, m. 594335; cfr. anche Cass., sez. 1^, 1 settembre 1995, n. 9220, m. 493844, Cass., sez. 1^, 7 agosto 2009, n. 18105, m. 609639). Per questa ragione si esclude l'ammissibilità della domanda tardiva relativa agli interessi sul capitale richiesto in sede ordinaria, avendo le due pretese la medesima "causa pretendi" (Cass., sez. 1^, 19 febbraio 2003, n. 2476, m. 560570). Si ritiene infarti che "l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicché, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria" (Cass., sez. 5^, 31 marzo 2006, n. 7661, m. 588575, Cass., sez. 1^, 2 novembre 2001, n. 13590, m. 549972, Cass., sez. 1^, 24 gennaio 1997, n. 751, m. 502022). In particolare si è ritenuto che "nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, l'insinuazione tardiva è ammissibile esclusivamente per quei crediti per i quali non sia stata già richiesta tempestivamente l'ammissione al passivo, perché, in caso contrario, avverso il mancato accoglimento, in tutto o in parte, della relativa domanda, unico rimedio consentito è l'opposizione allo stato passivo, ai sensi della L. Fall., art. 98, richiamato dal successivo art. 209, comma 2" (Cass., sez. 1^, 8 novembre 1995, n. 11600, m. 494576).
Nel caso in esame dunque non poteva essere proposta la domanda di insinuazione tardiva per gli interessi relativi al credito già ammesso al passivo tempestivamente.
I ricorrenti obiettano che nel caso in esame il credito per gli interessi derivava dalla sopravvenuta sentenza costituzionale n. 162 del 2001; e richiamano la giurisprudenza che ha ammesso comunque la preposizione di domande di insinuazione tardiva per crediti che non avrebbero potuto essere richiesti tempestivamente prima della pronuncia di una sentenza costituzionale.
Sennonché va precisato che C. Cost. n. 162/2001 ha rimosso una norma che negava il privilegio per gli interessi, non una norma che disconosceva gli interessi. Sicché la domanda per gli interessi di Olimpio @Eugeniani e Claudia @Furia poteva essere proposta tempestivamente già prima della pronuncia costituzionale, anche se ai fini di un'ammissione in rango solo chirografario. Mentre la giurisprudenza di questa corte ammette la domanda di insinuazione tardiva solo quando "il petitum esigibile non sia stato richiesto per intero con l'insinuazione tempestiva, per un impedimento giuridico o di fatto, nel qual caso non è configurabile la formazione di un giudicato interno impeditivo della insinuazione tardiva per la parte non richiesta originariamente" (Cass., sez. 1^, 29 settembre 1999, n. 10783, m. 530339).
Per di più nel caso in esame, come rilevato dalla il corrente con il secondo motivo, la questione dell'applicabilità della sentenza costituzionale era stata affrontata dal giudice dell'opposizione allo stato passivo. E il tribunale ne aveva escluso l'applicabilità, con una sentenza idonea a un giudicato pieno e non alla mera efficacia preclusiva negativa che può riconoscersi al decreto di esecutività dello stato passivo (Cass., sez. 1^, 3 settembre 2003, n. 12823, m. 566500).
La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio a norma dell'art. 382 c.p.c., comma 3, perché la causa non poteva essere proposta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna i resistenti al rimborso delle spese in favore della ricorrente principale, liquidandole in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2010