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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3657 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 21 Ottobre 2010. Est. Rordorf.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Rendiconto del curatore - Giudizio di approvazione - Oggetto - Verifica contabile e controllo di gestione - Contestazioni - Requisiti - Concretezza e specificità - Condizioni.


Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 legge fall., la verifica contabile e l'effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta "mala gestio"; le contestazioni rivolte a tale conto debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonchè le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti. (massima ufficiale)

Massimario, art. 116 l. fall.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13414/2005 proposto da:
BERTOLI MARIA ESTER (C.F. *BRTMST26E46G337Q*), elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato NICOLETTI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TEDESCHI GUIDO UBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
BUSSOLATI ROMANO (c.f. *BSSRMN33T18D685F*), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso l'avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DALLA VOLTA SERGIO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1512/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2010 dal Consigliere Dott. RORDORF RENATO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato NICOLETTI ALESSANDRO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato COGGIATTI CLAUDIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 20 aprile 2002 il dr. Romano @Bussolati, curatore del fallimento della sig.ra Anna Maria @Bertoli, depositò nella cancelleria del Tribunale di Parma il conto della sua gestione. All'udienza fissata dal giudice delegato, a norma della L. Fall., art. 116, comma 2, intervenne la sig.ra Maria Ester @Bertoli, sorella della fallita, la quale, premessa l'esistenza di un lungo contenzioso ereditario tra le sorelle all'esito del quale ella era risultata creditrice di una somma che, a suo dire, ammontava ad oltre 416.000 Euro, e premesso altresì che gli organi del fallimento si erano rifiutati di corrisponderle tale somma, onde ella aveva dovuto promuovere un giudizio ancora in corso per insinuazione tardiva in prededuzione al passivo della procedura, lamentò l'estrema genericità del conto reso dal curatore, al quale imputò di non aver dato esecuzione alle sentenze con cui era stato definito il contenzioso ereditario sopra ricordato, e chiese la condanna del curatore medesimo al risarcimento dei danni da lei subiti. All'esito del conseguente giudizio di rendiconto il tribunale rigettò le domande proposte dalla sig.ra Bertoli Maria Ester, il cui gravame fu del pari rigettato dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza resa pubblica il 30 dicembre 2004.
La corte bolognese osservò che non poteva negarsi la legittimazione della predetta sig.ra Bertoli ad opporsi al rendiconto del curatore, giacché, pur se per somma di gran lunga inferiore a quella da lei pretesa, non era contestata la sua qualifica di creditrice prededucibile nell'ambito della procedura concorsuale. Tuttavia, secondo la stessa corte, il creditore non è ammesso a contestare in astratto la correttezza della gestione del curatore, ma soltanto a far valere eventuali ben specifiche scorrettezze che abbiano in concreto pregiudicato il soddisfacimento del suo credito. Nel caso in esame, invece, per un verso le doglianze dell'opponente in ordine al comportamento del curatore erano generiche e, per altro verso, attenevano ad una questione - quella del mancato riconoscimento del maggior credito da lei preteso in prededuzione in base ad una contestata interpretazione delle sentenze con cui era stato definito il precedente contenzioso ereditario - che formava oggetto del giudizio di insinuazione tardiva ancora in corso, in esito al quale la sig.ra Bertoli, ove fosse risultata vittoriosa, avrebbe comunque trovato nei valori ancora presenti nell'attivo del fallimento di quanto soddisfare le proprie pretese.
Per la cassazione di tale sentenza, la sig.ra Bertoli ha proposto ricorso.
Il dr. Bussolati si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'unico motivo di ricorso si lamenta, al tempo stesso, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza su punti decisivi e controversi, nonché la violazione dei principi sull'interpretazione delle sentenze. Vengono richiamati, quali norme violate, gli artt. 1362 e segg. c.c. e L. Fall., art. 116. Nell'esposizione del motivo si sostiene l'erroneità dell'affermazione, operata dalla corte d'appello, secondo cui la sig.ra Bertoli avrebbe contestato solo genericamente il conto reso dal curatore fallimentare senza evidenziare violazioni idonee a pregiudicare in modo specifico le sue aspettative creditorie. La ricorrente obietta che le sue contestazioni, in quanto volte a censurare l'assoluta genericità delle indicazioni esposte nel rendiconto, tali da renderlo sostanzialmente inesistente, a propria volta non potevano essere più che tanto specifiche; e soggiunge che, comunque, specifiche lo erano: come dimostrerebbero le osservazioni da lei mosse in ordine a singole poste del conto, di cui nel ricorso si fa menzione, che la corte territoriale non ha preso in esame. Insiste poi la ricorrente nel dolersi del fatto che il curatore non abbia dato esecuzione alle sentenze con cui era stato definito il contenzioso ereditario tra le sorelle Bertoli; sentenze la cui interpretazione non lascerebbe adito a dubbi, quanto all'esistenza del credito spettante alla ricorrente medesima: donde la responsabilità del curatore per essersi sempre ingiustificatamente opposto al riconoscimento di tale credito in ambito fallimentare. 2. Il ricorso non appare fondato.
2.1. Conviene subito sgomberare il terreno dalla doglianza concernente l'interpretazione delle sentenze rese nei giudizi aventi ad oggetto l'eredità spettante alle sorelle Anna Maria (poi fallita) e Maria Ester @Bertoli.
Premesso che l'asserita violazione di non meglio precisati "principi sull'interpretazione delle sentenze" non sarebbe comunque riconducibile ad una violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., giacché le norme dettate da tali articoli si riferiscono al ben diverso tema dell'interpretazione dei contratti e l'evidente differenza tra questi e le sentenze ne rende improponibile l'applicazione analogica o estensiva, va subito osservato che la corte d'appello non si è in alcun modo esercitata
nell'interpretazione delle sentenze alle quali la ricorrente fa insistito riferimento. E non lo ha fatto per la decisiva e condivisibile ragione che la determinazione del credito fatto valere in ambito fallimentare, sulla base di quelle precedenti sentenze, forma oggetto di un diverso contenzioso, correttamente incanalato in una causa per insinuazione tardiva al passivo (sia pure prededucibile), ed è per ciò stesso estranea al giudizio di rendiconto del quale qui si discute. Giudizio, quest'ultimo, nel quale i creditori possono intervenire, in base alla posizione loro già riconosciuta nello stato passivo, ma non certo ottenere la modifica dello stato passivo medesimo ed il riconoscimento di loro eventuali maggiori crediti.
2.2. Quanto alla lamentata violazione della normativa dettata dalla L. Fall., art. 116, in tema di rendiconto del curatore, giova anzitutto ricordare come in tempi ancora relativamente recenti questa corte abbia avuto modo di chiarire che il giudizio di approvazione del conto presentato dal curatore ha ad oggetto, oltre alla verifica contabile, anche l'effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della mala gestio del curatore (si veda Cass. n. 16019 del 2008).
Il carattere non solo contabile ma anche gestorio del rendiconto, tuttavia, non smentisce - ma anzi rafforza -la necessità che le contestazioni mosse al conto reso dal curatore, come la corte d'appello ha puntualmente ricordato, siano dotate di concretezza e specificità. Occorre, cioè, che il creditore (o qualunque altro legittimato) non si limiti ad un'astratta enunciazione di quel che il curatore avrebbe dovuto o non dovuto fare nell'esercizio della sua funzione, ma che indichi concretamente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali egli imputa al curatore di esser venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate; ed occorre che tale indicazione sia sufficientemente specifica, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore al quale gli addebiti sono rivolti.
Da tale principio l'impugnata sentenza non si è in alcun modo discostata, e quindi certamente non ha violato la norma invocata dalla ricorrente.
2.3. Resta poi, naturalmente, da stabilire se, nel caso in esame, le contestazioni sollevate al conto reso dal curatore fossero o no davvero generiche ed astratte, come la corte d'appello ha ritenuto. Ma si tratta di una valutazione rimessa al giudice di merito, come tale suscettibile di formare oggetto di ricorso per cassazione soltanto sotto il profilo di eventuali vizi della motivazione. Non può invece esser chiesto al giudice di legittimità - come in larga misura fa qui invece la ricorrente - di sostituire la propria valutazione a quella della corte territoriale.
La denuncia di un difetto di motivazione della sentenza impugnata, d'altronde, richiede che il ricorrente non si limiti ad indicare i fatti o gli argomenti che, a suo parere, avrebbero potuto o dovuto condurre ad una conclusione diversa da quella cui il giudice di merito è pervenuto. Occorre che vengano posti in evidenza vizi logici, intrinseci al ragionamento di quel giudice, tali per cui la conclusione non è giustificata dalle premesse o queste si contraddicono e sì elidono a vicenda; oppure occorre, se si tratta di omessa motivazione su un dato controverso e decisivo, che il ricorrente, oltre ad individuare il dato trascurato dal giudice e dimostrarne la decisività, specifichi in quale atto e momento del giudizio di merito quel dato era stato introdotto nel processo. Solo in presenza di una tale indicazione si può infatti affermare che la questione dedotta in cassazione non sì a nuova, e si può verificare se davvero il giudice di merito aveva la possibilità e l'obbligo di esaminare ciò che lo si accusa di aver trascurato e di motivare il proprio convincimento al riguardo.
Nel caso in esame, viceversa, come s'è già accennato, la ricorrente si limita a sostenere che le sue contestazioni erano sufficientemente specifiche, in rapporto al grado di genericità dello stesso rendiconto. Il che, però, investe una valutazione di merito che questa corte non è abilitata a compiere e che, comunque, non sarebbe in grado di compiere, non potendo prendere direttamente conoscenza delle risultanze del giudizio di merito, e neppure quindi dell'esatto tenore del contestato rendiconto.
Nè, per il resto, per smentire la genericità delle contestazioni mosse al conto reso dal curatore, possono esser prese in considerazione le censure che la stessa ricorrente riferisce di aver formulato, perché,- come già detto, occorrerebbe sapere se e quando tali censure erano state già dedotte nel giudizio di merito, mentre il ricorso al riguardo tace ed, anzi, nel riportare per esteso in premessa il contenuto dell'atto introduttivo nel quale quelle specifiche censure non appaiono, lascia chiaramente supporre che esse non furono sin da allora proposte o che (come si afferma nel controricorso) non lo furono tempestivamente.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate in Euro 2.500,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2010