Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3664 - pubb. 01/08/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 11 Agosto 2010, n. 18622. Est. Zanichelli.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami - Sindacato sulla scelta del curatore di sciogliersi da un contratto pendente ex art. 72 legge fall. - Decreto del tribunale fallimentare di rigetto del reclamo - Natura ordinatoria - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.



Il decreto con il quale il tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 26 legge fall.respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, ai sensi dell'art. 72 legge fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente (nella specie, vari preliminari di compravendita immobiliare) non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito. Ne consegue che detto provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., potendo invero i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare. (massima ufficiale)


Massimario, art. 26 l. fall.

Massimario, art. 72 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale