Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3674 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Ottobre 2010, n. 20577. Est. Cultrera.


Azienda - Cessione - Debiti - In genere - Canoni di fognatura e depurazione non pagati dal cedente - Pagamento in solido da parte del cessionario - Obbligatorietà - Fondamento - Conseguenze.



In tema di canoni di fognatura e depurazione, il relativo obbligo di pagamento, ove non assolto dal cedente l'azienda, grava sul cessionario della stessa in via di responsabilità solidale, ex artt. 2560 e 2562 cod. civ., attenendo esso, ai sensi dell'art. 17-ter della legge n. 319 del 1976, per il suo rinvio all'art. 298 del r.d.1175 del 1931 ed all'art.63 della legge n. 4021 del 1877, alla remunerazione di un servizio, quello dello smaltimento delle acque e dei rifiuti; ne consegue che, una volta effettuato, tale pagamento estingue un'obbligazione gravante in proprio anche sull'affittuario d'azienda che produceva i rifiuti da smaltire, pur non essendo configurabile come obbligazione "propter rem". (massima ufficiale)


Massimario, art. 64 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PRATO (c.f. *00337360978*), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE CITORIO 115, presso lo STUDIO FRESHFIELDS, BRUCKHAUS DERINGER (Prof. Avv. CLARICH MARCELLO), rappresentato e difeso dall'avvocato GISONDI RAFFAELLO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO CHIARALANE SOC. COOP. A R.L. (C.F. *01625020977*), in persona del Curatore Dott. PALMIERI ESTER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso l'avvocato CARELLO CESARE ROMANO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCHETTI DONATELLA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1317/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato D. LUCHETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione *26 novembre 1999*, il curatore del fallimento Chiaralan soc. coop. a r.l. dichiarato con sentenza del Tribunale di Prato del 5 giugno 1996, ha citato il Comune di Prato innanzi al Tribunale di quella città, ed ha esposto che in data 12 ottobre 1992 la Chiaralane aveva stipulato un contratto d'affitto di azienda con la ditta Nuova S. Chiara, subentrando a questa anche in tutte le autorizzazioni facenti capo alla locatrice; successivamente era stato dichiarato il fallimento della Nuova S. Chiara ed il Comune si era insinuato al passivo fallimentare per il proprio credito, rappresentato dai canoni di fognatura e depurazione dovuti dalla fallita per gli anni dal 1990 al 1993, pari a L. 259.236.076; in data 23 giugno 1994 la Chiaralane - a sua volta dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato del 5 giugno 1996, aveva effettuato in favore del Comune di Prato il pagamento dei predetti canoni di fognatura e relative sanzioni, dovuti dalla Nuova S. Chiara. Sulla base di questa premessa, ritenendo quel pagamento atto di disposizione a titolo gratuito, trattandosi di pagamento di un debito altrui, e ne ha chiesto la declaratoria di inefficacia ai sensi della Fall., art. 64. In subordine, ne ha chiesto declaratoria d'inefficacia L. Fall., ex art. 67.
Si è costituito il Comune, deducendo che il 26 maggio 1994 la Chiaralane aveva presentato all'Amministrazione Comunale richiesta di subentro nell'autorizzazione allo scarico in precedenza rilasciata alla Nuova S. Chiara con accollo dei pregressi debiti esistenti. Il pagamento, seguito all'accoglimento dell'istanza, non costituiva atto a titolo gratuito ma condotta necessaria per poter ottenere il subentro nell'autorizzazione allo scarico e rientrare nei limiti di accettabilità allo scarico previsti dal vigente regolamento comunale per gli insediamenti produttivi esistenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura. Ha perciò chiesto il rigetto delle domande proposte ex adverso.
Il Tribunale di Prato, ritenendo che il pagamento effettuato dalla Chiaralane non poteva considerarsi atto a titolo gratuito, stante il vantaggio per l'attività produttiva ed economica conseguito dalla società con il subentro nella titolarità dell'autorizzazione allo scarico già concessa alla Nuova S. Chiara, ed escludendo l'applicabilità della L. Fall., art. 67, sul rilievo che il pagamento de quo aveva consentito alla Chiaralane di raggiungere in tempi brevi il fine di essere autorizzata ad effettuare gli scarichi nella conduttura pubblica, ha rigettato le domande. Avverso questa decisione ha proposto appello la curatela del fallimento.
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 1317 del 24 giugno 2006, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma dell'impugnata sentenza, ha condannato il Comune di Prato al pagamento, in favore della curatela appellante, della somma di Euro 133.884,26, oltre interessi legali dal 23 giugno 1994, nonché alle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso detta sentenza il Comune di Prato ha proposto ricorso ordinario per cassazione prospettando quattro motivi. Ha resistito il curatore fallimentare con controricorso illustrato altresì con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la questione di giurisdizione posta col primo motivo è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 20545/2008. Con i restanti mezzi la ricorrente denuncia:
1.- violazione della L. n. 319 del 1976, art. 17 ter, R.D. n. 1175 del 1931, art. 298 e R.D. n. 4021 del 1877, art. 63, ed ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell'aver escluso che la solidarietà della Chiaralane con la locatrice Ridefinizione Nuova Santa Chiara al pagamento dei canoni rimasti insoluti, prevista invece dalle disposizioni in rubrica che prevedono la responsabilità solidale del nuovo esercente per le obbligazioni tributarie pregresse nel caso di cessione o affitto d'azienda. Con riferimento a precedente di questa Corte n. 16913/2003, assume che il rapporto d'imposta si estende al nuovo esercente dell'azienda secondo il meccanismo tipico delle obbligazioni propter rem il cui ambito, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, opera anche al di fuori del campo dei diritti reali. Formula conclusivo quesito di diritto con cui chiede se e in che misura l'affittuario d'azienda che subentri nell'autorizzazione agli scarichi di cui alla L. n. 319 del 1976, sia obbligato in solido al pagamento dei canoni di fognatura e depurazione lasciati insoluti dal locatore. Il resistente replica deducendo infondatezza della censura. 2.- violazione della L. Fall., art. 64 e si duole della qualificazione di atto gratuito attribuito dal giudice del gravame al pagamento dei canoni eseguito dalla Chiaralane in adempimento di debito altrui e senza ricevere contropartita.
Formula quesito di diritto con cui chiede se il pagamento da parte del terzo poi fallito possa considerarsi atto a titolo gratuito dal punto di vista del creditore.
3.- violazione della L. Fall., art. 64, dell'art. 1325 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.. Ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell'avere ritenuto che la pretesa del Comune di subordinare la voltura dell'autorizzazione a favore della Chiaralane al pagamento dei canoni maturati a carico della locatrice fosse ingiustificata stante la natura non ambulatoria dell'obbligazione tributaria. Coltiva la censura nella prospettiva già enunciata nel precedente mezzo, insistendo nella denuncia d'erroneità dell'attribuzione della natura gratuita al pagamento controverso. Assume inoltre che la Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di omessa pronuncia in ordine alla rilevata decadenza
dall'autorizzazione allo scarico in caso di omesso pagamento dei canoni scaduti, preclusiva del subentro della società affittuaria. Siffatta correlazione, che non ha costituito oggetto d'indagine, giustificava la richiesta rivolta alla Chiaralane di pagamento dei canoni insoluti il cui adempimento fu perciò doveroso. Non espone conclusivo quesito di diritto. Il resistente chiede il rigetto del motivo.
Il primo motivo è fondato.
La Corte d'appello ha risolto il nodo controverso affermando che il pagamento in oggetto riguarda di tributo locale, melius canone tributario, che non appartiene alla categoria delle obbligazione propter rem, caratterizzata nel segno della tipicità dei diritti reali cui accedono. Piuttosto, avendo estinto un debito altrui, si qualifica atto a titolo gratuito, inefficace ai sensi della L. Fall., art. 64.
L'approdo è affetto dall'errore denunciato. Certamente è corretta l'esclusione del canone in discussione dal novero delle obbligazioni propter rem. Osta infatti a tale qualificazione non solo la tipicità di tale categoria giuridica, che ne preclude sia l'applicazione a casi analoghi, che la costituzione mediante atto di autonomia privata al di fuori dei casi legalmente previsti, ma, e soprattutto, l'attinenza del canone alla remunerazione di un servizio, quello di smaltimento delle acque e dei rifiuti, e non certo alla titolarità di un diritto reale. Non di meno, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale incorre in errore per non aver considerato che il pagamento controverso venne eseguito dalla fallita, affittuaria dell'azienda che produceva i rifiuti da smaltite, per assolvere ad obbligazione personale, cui era tenuta in solido con la concedente. La L. n. 319 del 1976, art. 17 ter, rinvia, per quanto attiene all'accertamento di depurazione fognature, alla fiscalità locale che prevede all'art. 298 del TUFL la responsabilità solidale del nuovo esercente con rinvio al disposto del R.D. n. 4021 del 1977, art. 63, che ne sancisce la responsabilità per l'anno in corso e quello anteriore.
Questo l'assetto sistematico, così correttamente prospettato dall'ente comunale in termini di estensione in via solidale del rapporto d'imposta, ne va rilevata la coerenza con le disposizioni sostanziali, che prevedono all'art. 2560 c.c., comma 2, il trasferimento del debiti dell'alienante all'acquirente, in veste di coobbligato in solido, ovvero all'affittuario dell'azienda che è ad esso equiparato dall'art. 2562 c.c., se risultano dai libri, dato questo che nella specie non è oggetto di discussione. Il corollario comporta che la fallita, affittuaria dell'azienda, ha saldato il debito della concedente essendovi tenuta in forza della solidarietà discendente dal quadro normativo riferito e ciò travolge l'indagine sulla gratuità del pagamento.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non necessitando ulteriori indagini istruttorie, disponendo il rigetto della domanda della curatela fallimentare con condanna del soccombente al pagamento delle spese dell'intero giudizio liquidate come da dispositivo. P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta la domanda originaria. Condanna la curatela fallimentare al pagamento delle spese giudiziali che liquida, quanto al processo di primo grado in Euro 9.935,13, di cui Euro 1.864,37 per diritti, Euro 6.840,00 per onorario ed il residuo per esborsi, quanto al processo d'appello in Euro 13.790,00 di cui Euro 1.870,00 per diritti, Euro 9.850,00 per onorario ed il residuo per esborsi, e per il presente giudizio in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge per tutte le liquidazioni. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2010