Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 383 - pubb. 01/01/2007

Fallimento, capitale investito e dimensione dell'impresa

Tribunale Mantova, 19 Settembre 2006. Pres., est. Bernardi.


Fallimento – Parametri dimensionali ex art. 1 l.f. come novellato dal d. lgs. 5/06.



Ai fini della determinazione del capitale investito ai sensi dell’art. 1 l.f. deve tenersi conto anche di quello immesso da terzi nonché dei crediti.
Il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1 l.f. costituisce condizione sufficiente affinché il debitore vada considerato come piccolo imprenditore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Tribunale Civile e Penale di Mantova

Sezione Seconda Civile

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Mauro Bernardi Presidente Rel.

dott. Laura De Simone Giudice

dott. Luigi Bettini Giudice

letti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti rispettivamente ex art. 14 l.f. dal legale rappresentante della società V. d. L. s.r.l. (n. 140/06) e da C. C. + 8 (n. 147/06);

rilevato che entrambi i ricorsi sono stati depositati in data successiva al 16-7-2006 e che, pertanto, sono assoggettati alla disciplina di cui al d. lgs. 5/06;

rilevato che la debitrice, costituita nell’aprile del 2005, è società operante nell’ambito sportivo dilettantistico;

ritenuto che dalle informazioni assunte tramite la Guardia di Finanza e dalla documentazione contabile depositata la società V. risulta avere investito un capitale pari ad euro 167.060,00 così composto: € 150.000,00 derivante da erogazione di un mutuo bancario concesso per l’inizio dell’attività (assume infatti rilievo nella determinazione del predetto dato numerico anche il capitale immesso da terzi: vedasi, in relazione al testo originario dell’art. 1 l.f., Cass. 18-5-1971 n. 1471), € 9.060,00 per crediti verso terzi (fanno infatti parte del capitale circolante e costituiscono trasformazione degli originari impieghi: v. art. 2424 c.c. voce CII) ed € 8.000,00 per l’acquisto di attrezzature sportive (dei canoni di locazione per l’uso del campo sportivo e per l’alloggio dei giocatori non si può invece tenere conto trattandosi di meri costi);

osservato che il giro d’affari dell’unico esercizio di attività è risultato pari ad € 140.998,00;

considerato pertanto che la società, pur essendo insolvente atteso che a fronte del modesto valore dei crediti e delle attrezzature rimaste, ha accumulato debiti per euro 387.071,00, non ha tuttavia raggiunto i parametri dimensionali richiesti dal citato decreto legislativo per la soggezione alla procedura concorsuale;

P.T.M.

visto l’art. 22 del r.d. 16-3-1942 n. 267;

respinge i ricorsi.

Si comunichi.