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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 388 - pubb. 01/01/2007.

Impugnazione della sentenza di fallimento e regime transitorio


Appello di Venezia, 28 Settembre 2006. Pres., est. Gabriella Radaelli D'Avino.

Fallimento – Procedimenti iniziati prima del 16 luglio 2006 – Rito applicabile – Gravame contro la sentenza – Giudice competente.


I procedimenti per dichiarazione di fallimento iniziati prima dell’entrata in vigore del D. lgs. n. 5/2006 debbono essere definiti e quindi decisi secondo la legge anteriore, la quale prevede che la sentenza di fallimento possa essere impugnata con opposizione avanti al Tribunale che l’ha emessa e non con reclamo alla Corte d’Appello. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

omissis

SENTENZA

Ritenuto che, secondo l'art. 150 D. lgs. 5106, i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati prima del 16.7.2006 (data di entrata in vigore del decreto stesso secondo la medesima disposizione) "sono definiti secondo la legge anteriore";

che nella fattispecie, essendo iniziato in epoca antecedente alla predetta data, il procedimento nel cui ambito venne pronunciata la sentenza. impugnata deve essere "definito" e, cioè, deciso, secondo la legge anteriore;

che tale legge prevede che la sentenza dichiarativa del fallimento sia, coerentemente con la natura sommaria della fase prefallimentare impugnata con opposizione, avanti al medesimo tribunale, mentre la diversa soluzione adottata dalla nuova legge fallimentare -e, cioè, l'appello- si giustifica con la cognizione piena garantita dalla legge di riforma nella fase prefallimentare;

che, pertanto, il ricorso è inammissibile;

che ricorrono giusti motivi, stante la novità della questione, per la compensazione delle spese

p.q.m.

Definitivamente decidendo sull'appello proposto da *** contro *** ed il Fallimento *** avverso la sentenza n. 138/2006 di data 18.7.2006 del Tribunale di Treviso, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Venezia, 28 Settembre 2006