Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 395 - pubb. 01/01/2007

Accordi di ristrutturazione, natura e criteri di computo degli aderenti

Tribunale Roma, 16 Ottobre 2006. Est. Manzi.


Accordi di ristrutturazione dei debiti – Nuovo concordato preventivo – Ruolo del giudice ed autonomia privata.

Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo – Distinzione.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Pagamento dei creditori dissenzienti – Composizione della percentuale del 60% dei creditori aderenti.



La previsione dell’istituto degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l.f. indica il tentativo del legislatore di attenuare i profili officiosi delle procedure concorsuali privilegiando quelli pattizi. Agli organi giurisdizionali non è più richiesto di tutelare in via principale gli interessi dei soggetti coinvolti nella crisi d’impresa ricercando profili di insolvenza a carico degli imprenditori al fine di rendere “sano” il mercato e di dirigere e vigilare sul buon andamento della gestione delle procedure, bensì di ergersi a garanti del rispetto delle regole prescelte dai soggetti privati decidendone gli eventuali conflitti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nonostante l’art. 182 bis che regola gli accordi di ristrutturazione sia collocato nel titolo III accanto alle norme sul concordato preventivo, tra i due istituti vi è una marcata differenza che non consente di affermare che tra gli stessi vi sia un rapporto tra genus a species. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non può essere omologato l’accordo di ristrutturazione che non preveda espressamente le modalità di pagamento dei creditori non aderenti e che ai fini del computo del 60% dei creditori aderenti vengano considerati solo quelli muniti di titolo esecutivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Luca Giraldi



Massimario, l. fall. art. 182bis


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