Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4157 - pubb. 09/05/2011

Consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi e obbligatorietà del tentativo di conciliazione

Tribunale Varese, 21 Aprile 2010. Est. Buffone.


Mediazione – D.lgs. 28/2010 – Controversia introdotta mediante consulenza tecnica preventiva – Applicabilità dell’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 – Esclusione.



La consulenza tecnica preventiva (696-bis c.p.c.) e la mediazione delle controversie civili e commerciali (d.lgs. 28/2010) perseguono la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al d.lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, quindi, non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva. Pertanto, in caso di CTU preventiva, non sussistono le condizioni di procedibilità di cui all’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 e il difensore non è obbligato alla comunicazione di cui all’art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 696bis c.p.c.


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