Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 416 - pubb. 01/01/2007

Istanza di fallimento e onere della prova del creditore

Tribunale Mantova, 16 Novembre 2006. Pres., est. Bernardi.


Ricorso di fallimento - Onere della prova a carico del creditore -  Contenuto.



Gli accertamenti previsti dall’art. 15 l.f. nel testo novellato possono essere disposti solo ove il creditore alleghi quantomeno un principio di prova in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza altrimenti la decisione verrebbe a fondarsi su fatti del tutto diversi rispetto a quelli dedotti con l’effetto di reintrodurre in modo surrettizio l’officiosità nella iniziativa del fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


(omissis)

letto il ricorso n. 170/06 per la dichiarazione di fallimento della società C. T. s.r.l. in liquidazione depositato in data 13-11-2006;

rilevato che non sono pendenti altri ricorsi contro tale società;

osservato che il creditore si è limitato ad allegare la copia delle fatture comprovanti il proprio credito (pari ad euro 15.683,27) nonché la lettera di messa in mora sostenendo, senza documentarla, l’esistenza di protesti a carico della debitrice;

ritenuto che il mancato pagamento del credito azionato integra un’ipotesi di inadempienza concetto che però non coincide con quello di insolvenza;

considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs 5/06, non è più consentita l’iniziativa d’ufficio nella dichiarazione di fallimento;

ritenuto che possa farsi luogo ai necessari accertamenti previsti dall’art. 15 l.f. solo ove il creditore alleghi quantomeno un principio di prova in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza altrimenti la decisione verrebbe a fondarsi su fatti del tutto diversi rispetto a quelli dedotti con l’effetto di reintrodurre in modo surrettizio l’officiosità nella iniziativa del fallimento espressamente espunta dal legislatore;

considerato che, nel caso di specie, deve escludersi che il ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio atteso che il credito non è di importo particolarmente rilevante (v. art. 15 u.c. l.f.), che difetta un titolo esecutivo e che la debitrice si trova in liquidazione sicché da un lato la mera cessazione dell’attività di impresa non può interpretarsi come sintomo di insolvenza e, dall’altro, difetta la prova della assoluta insufficienza dell’attivo a garantire l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. Cass. 17-4-2003 n. 6170);

osservato che, sebbene l’art. 15 l.f. nel testo novellato disponga che il Tribunale “convoca il debitore”, deve nondimeno ritenersi possibile provvedere sull’istanza anche senza previa audizione di quest’ultimo atteso che tale formalità è stata prevista al fine di consentirgli di svolgere le proprie difese in vista di una possibile dichiarazione di fallimento, finalità in alcun modo pregiudicata nell’ipotesi di immediata reiezione del ricorso, evitandosi così il protrarsi di un procedimento che in nessun caso potrebbe sfociare in una pronuncia di fallimento;

considerato pertanto che manca del tutto la prova circa la sussistenza dello stato di insolvenza e che non è possibile dar corso ad attività istruttoria; 

P.T.M. 

respinge il ricorso.

Si comunichi.