Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4444 - pubb. 16/05/2011

Incompatibilità del giudice che ha segnalato l'insolvenza al pubblico ministero e abbreviazione dei termini nel procedimento per dichiarazione di fallimento

Appello Trieste, 18 Aprile 2011. Est. Francesca Mulloni.


Fallimento - Dichiarazione - Presenza nel collegio giudicante del giudice che ha segnalato al p.m. l'insolvenza - Ammissibilità.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Dimidiazione d'ufficio dei termini ex art. 15, comma 5, l.f. - Ammissibilità.



Le recenti modifiche alla legge fallimentare non prevedono che il giudice che ha segnalato al pubblico ministero l'insolvenza non possa far parte del collegio investito della dichiarazione di fallimento, né tale divieto può ritenersi introdotto in considerazione delle incompatibilità - dettate in ambiti diversi - previste dall'art. 25, comma 2, legge fallimentare, nella novellata formulazione e dall'art. 111 della Costituzione nella sua attuale formulazione. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

Deve escludersi che la dimidiazione dei termini prevista dal quinto comma dell'art. 15 della legge fallimentare possa essere ammessa solamente ad istanza di parte e non d'ufficio. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)


In collaborazione con www.unijuris.it


Massimario, art. 7 l. fall.

Massimario, art. 15 l. fall.


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