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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4686 - pubb. 23/05/2011.

Concordato di società in nome collettivo costituita da società di capitali in crisi


Tribunale di La Spezia, 02 Maggio 2011. Est. Farina.

Concordato preventivo - Operazione straordinaria - Costituzione di nuova s.n.c. attraverso conferimenti d'azienda delle società di capitali in crisi - Presentazione di un'unica domanda di concordato a cura della s.n.c. - Ammissibilità.

Accantonamento delle somme spettanti ai creditori contestati - Termine prestabilito sulla base della medesima ratio di altro accantonamento legislativamente previsto - Ammissibilità.


Alla luce del novellato art. 160, legge fallimentare, deve ritenersi ammissibile un concordato preventivo, che, pur formalmente non di gruppo, permetta comunque un'articolata gestione della crisi d'impresa attraverso la costituzione di una società in nome collettivo il cui patrimonio sia il risultato dei conferimenti aziendali delle società di capitali in crisi, le quali, divenendo soci illimitatamente responsabili, fruiscono anch'esse, ai sensi dell'art. 184, comma 2, legge fallimentare, dell'efficacia del concordato preventivo che, a completamento dell'operazione straordinaria in esame, la neo costituita società in nome collettivo presenterà. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)

Considerata l'analoga ratio posta a base della previsione temporale di 3 anni di cui all'art. 510, c.p.c., ben può ritenersi congruo un medesimo termine fissato dal giudice dell'omologa rispetto alla durata massima degli accantonamenti inerenti i crediti contestati ed entro il quale i creditori dovranno far accertare i crediti non riconosciuti dal debitore. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Antonio Pezzano


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 180 l. fall.

Massimario, art. 184 l. fall.


Il testo integrale