Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4691 - pubb. 23/05/2011

Dichiarazione di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa e contraddittorio nei confronti del commissario governativo

Cassazione civile, sez. I, 02 Dicembre 2010, n. 22547. Est. Ragonesi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Stato d'insolvenza - Accertamento giudiziario - In genere - Procedimento - Istanza del commissario liquidatore - Legittimati al contraddittorio ex artt. 195 e 15 legge fallim. - Soggetti investiti della legale rappresentanza alla data dell'insolvenza - Poteri processuali del commissario governativo - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.



Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una società, su richiesta, ai sensi dell'art. 202 legge fallim., del commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, il contraddittorio, per l'esercizio del diritto di difesa, deve essere instaurato, ex artt. 195 e 15 legge fallim., nei confronti dell'organo che aveva la rappresentanza legale dell'ente stesso alla data cui si fa risalire detta insolvenza, nella specie dichiarata avendo riguardo al momento della messa in liquidazione della società; ne consegue che, in caso di previo commissariamento governativo, legittimato al contraddittorio è solo il commissario governativo alla predetta epoca investito della carica, la quale comprende, di regola, tra i poteri di gestione ordinaria, le medesime prerogative degli amministratori, ivi inclusa la piena rappresentanza processuale. (Affermando detto principio, la S.C. ha escluso la necessità di convocazione altresì dell'ultimo legale rappresentante della società prima del suo commissariamento, nonchè del commissario governativo che aveva preceduto, nella carica, quello in essere all'epoca della riferita insolvenza). (massima ufficiale)


Massimario, art. 15 l. fall.

Massimario, art. 195 l. fall.

Massimario, art. 202 l. fall.


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